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7 Giugno 2019

Regime forfettario e somministrazione di lavoro: l’azienda utilizzatrice si considera come datore di lavoro

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Attenzione puntata ancora una volta sull’applicazione della nuova disciplina del regime forfettario.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che alla fine del 2018, per tre mesi, è stato assunto da un’agenzia interinale affinché prestasse la propria attività lavorativa per una fondazione. Alla fine dell’anno ha, poi, cessato il suo rapporto di lavoro dipendente con l’agenzia interinale per iniziarne uno nuovo presso un’altra fondazione, mantenendo una collaborazione, a carattere prevalente, con la prima fondazione.

Il dubbio riguarda la possibilità per il contribuente di avvalersi del regime forfettario, nonostante le modifiche che sono state introdotte alle cause ostative all’applicazione del regime medesimo. L’istante ritiene che l’attività lavorativa prestata all’agenzia interinale non costituisse una collaborazione indiretta con la prima fondazione, trattandosi di due soggetti diversi non in relazione l’uno con l’altro. La nuova collaborazione con la fondazione in questione, quindi, potrebbe beneficiare del regime agevolato.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 179 del 4 giugno 2019, ha ricordato che la nuova disciplina del regime forfettario prevede che non possono avvalersi di tale regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

L’obiettivo è quello di evitare delle artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo al solo fine di beneficiare del regime agevolato.

La nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali siano in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti.

La verifica della prevalenza deve essere effettuata al termine del periodo d’imposta.

Nel caso specifico, quindi, il contribuente istante potrà aderire al regime forfettario per il 2019 e, a conclusione di tale anno, occorrerà verificare la presenza o meno della causa ostativa e, nel caso in cui se ne verifichi la presenza, vi sarà la decadenza dal regime forfettario nel 2020.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che nel 2018 il contribuente ha prestato la propria attività lavorativa per la fondazione tramite un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato che è stato, poi, risolto a seguito delle dimissioni del contribuente medesimo. In virtù di questo contratto, il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendente dell’agenzia di somministrazione, ma pur sempre nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo della fondazione che ha utilizzato direttamente il suo lavoro.

In un rapporto di lavoro di questo tipo, l’impresa utilizzatrice esercita dei poteri ed ha degli obblighi analoghi a quelli riconducibili alla figura del datore di lavoro. Da un punto di vista formale, il contratto di lavoro dipendente è concluso tra il lavoratore ed il somministratore, ma, da un punto di vista sostanziale, il rapporto di lavoro si instaura tra il lavoratore e l’azienda utilizzatrice ed assume caratteristiche analoghe a quelle del rapporto di lavoro che si instaura tra un datore di lavoro ed un lavoratore.

Sotto il profilo sostanziale, quindi, si può sostenere che la fondazione sia stata il datore di lavoro del contribuente istante.

Pertanto, se, alla fine del 2019, dovesse risultare che l’istante abbia prestato la propria attività lavorativa prevalentemente nei confronti della fondazione in questione, vi sarà la decadenza dal regime forfettario nel 2020.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora già nel 2019, il contribuente istante dovesse svolgere in favore della fondazione un rapporto di lavoro dal quale derivi un reddito di lavoro dipendente o assimilato al reddito di lavoro dipendente, non sarà possibile applicare il regime forfettario già dal 2019.

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