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Novità Irpef - Ires
7 Giugno 2019

Regime forfettario e partecipazione ad una società di persone: la cessione nel 2019 impedisce la decadenza nel 2020

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito riguardante le cause ostative all’applicazione del regime forfettario, alla luce delle novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2019.

L’istante ha rappresentato di aver ceduto, a gennaio del 2019, la propria quota di partecipazione ad una società in nome collettivo. Ora intende aprire la partita Iva come ditta individuale con la quale svolgere la stessa attività svolta dalla società. Il quesito riguarda la possibilità di avvalersi del regime forfettario a partire dal 2019.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 181 del 4 giugno 2019, ha ricordato che la nuova disciplina del regime forfettario prevede che non possono applicare tale regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari.

In particolare, è stato chiarito che, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede tali quote entro la fine dell’anno precedente, può applicare il regime forfettario a partire dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta.

Quindi, si potrebbe affermare che, nel caso specifico, ricorre la causa ostativa dell’applicazione del regime forfettario (partecipazione ad una società di persone fino al mese di gennaio del 2019) ed il contribuente non potrà avvalersene nel 2019, ma solo dal 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche ricordato che, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, qualora, alla data di pubblicazione della Legge di Bilancio per il 2019 (31 dicembre 2018), il contribuente si fosse trovato in una condizione tale da far scattare la causa ostativa fin dal 2019, avrebbe potuto comunque applicare nel 2019 il regime forfettario. Inoltre, il medesimo contribuente avrebbe, poi, potuto non decadere dal regime forfettario nel 2020 se, nel corso del 2019, avesse provveduto a rimuovere la causa ostativa, come è avvenuto nel caso in questione.

Pertanto, se il contribuente istante ha effettivamente ceduto la propria quota di partecipazione alla società in nome collettivo nel 2019, in presenza dei requisiti per l’applicazione del regime forfettario, non decadrà da esso nel 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che non può ritenersi che le operazioni di realizzo delle partecipazioni volte ad applicare il regime forfettario possano essere considerate come ipotesi di abuso del diritto, dal momento che il contribuente pone in essere quei comportamenti per poter rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime agevolato. Deve comunque trattarsi di reali fenomeni di realizzo delle partecipazioni e non di condotte simulate e rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria in proposito.

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