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29 Novembre 2019

Regime forfetario: ok se vi è assenza di controllo della Srl alla quale si partecipa

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Nuova questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate in materia di regime forfetario.

Il contribuente che ha posto il quesito è un lavoratore autonomo che, nel 2018, ha conseguito ricavi inferiori a 65.000 Euro e, quindi, ha applicato il regime forfetario per il 2019.

In particolare, l’istante ha dichiarato di non possedere partecipazioni in società di persone o associazioni o imprese familiari; di non possedere quote di società a responsabilità limitata e di non avere familiari che possiedono quote di società a responsabilità limitata; di non partecipare ad associazioni in partecipazione.

Nel 2020, il contribuente ha, però, intenzione di costituire un’associazione tra professionisti che avrà la forma della società a responsabilità limitata. Tale società sarà composta da due soci professionisti e l’istante avrebbe una quota del 9 % del capitale sociale con piena equivalenza tra i diritti amministrativi ed i diritti patrimoniali. Sarebbe l’altro socio a rivestire la carica di amministratore unico.

L’istante ha, altresì, precisato che l’attività che sarebbe svolta dalla società tra professionisti sarebbe riconducibile all’attività da lui svolta. La sede di lavoro dell’istante e del suo socio coinciderebbe con la sede della società da costituire. Inoltre, le prestazioni rese e fatturate dall’istante alla società tra professionisti non supereranno il 40 % del fatturato totale dello stesso.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per il contribuente istante, per il 2020 e per i periodi seguenti, di continuare ad applicare il regime forfetario, alla luce della normativa in materia, soprattutto con riferimento alle cause ostative all’applicazione di tale regime.

Nella Risposta n. 501 del 27 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili alle attività svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Affinché operi tale causa ostativa, è necessario che siano presenti, contestualmente, due diverse condizioni:

  • il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata,
  • l’esercizio da parte della società di attività economiche che siano direttamente o indirettamente riconducibili alle attività svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per verificare l’esistenza o meno del controllo, occorre fare riferimento alla definizione di controllo diretto ed indiretto contenuta nell’articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.

In particolare, sono considerate società controllate le società nelle quali un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; le società nelle quali un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Nel valutare l’esistenza del controllo indiretto si considerano anche i voti spettanti a persona interposta tra cui, ai fini del regime forfetario, vanno ricompresi i voti dei familiari.

Le due condizioni richieste affinché operi la causa ostativa suddetta devono coesistere. Pertanto, l’assenza di una o dell’altra condizione determina la non operatività della causa ostativa e l’applicabilità del regime forfetario.

Nel caso specifico, non sussiste alcun controllo diretto o indiretto da parte dell’istante rispetto alla società della quale diverrà socio, né sussiste alcun rapporto di parentela tra i soci. Pertanto, si può sostenere che non opera la causa ostativa e che il contribuente può permanere nel regime forfetario nel 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche fatto rilevare che, sulla base di quanto è stato rappresentato dall’istante, potrebbero essere presenti dei rapporti economici tra l’istante medesimo e la società tra professionisti. Il contribuente, infatti, prevede di fatturare una percentuale che potrebbe essere fino al 40 % del suo fatturato. Quindi, potrebbero esserci i requisiti affinché si possa parlare di controllo di fatto esercitato dall’istante sulla società della quale è socio.

Inoltre, qualora l’attività di lavoro autonomo dovesse essere un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro dal quale trarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, i compensi percepiti non potranno essere assoggettati alla tassazione riservata al regime forfetario.

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