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5 Giugno 2020

Regime forfetario: la mera prosecuzione dell’attività precedentemente svolta non consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 %

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito sull’applicazione del regime forfetario.

L’istante è titolare di partita Iva e vorrebbe applicare per la sua nuova attività da autonomo il regime forfetario con l’aliquota agevolata del 5 % prevista dalla normativa in materia per le nuove iniziative produttive.

La partita Iva è attiva dal 1° ottobre 2018. A settembre dello stesso anno, l’istante è andato in pensione dopo aver svolto l’attività in qualità di dipendente pubblico. Nel 2018, come primo anno di attività da lavoratore autonomo, il contribuente istante ha applicato il regime contabile ordinario non avendo i requisiti per beneficiare del regime forfetario (redditi da lavoro dipendente di importo superiore a 30.000 Euro). Nel 2019, poi, essendo stato eliminato il requisito relativo ai redditi di lavoro dipendente, è potuto passare al regime forfetario ed ha svolto la propria attività di autonomo per un solo committente privato indipendente dall’azienda nella quale operava come dipendente. Nel 2020, alla luce della nuova disciplina del regime forfetario, l’istante è uscito dal regime in questione per rientrare nel regime contabile ordinario.

Il quesito sottoposto dall’istante all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 5 % per il periodo d’imposta 2019, ossia per il solo anno nel quale è stato assoggettato al regime forfetario.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 161 del 29 maggio 2020, ha ricordato che la disciplina in materia prevede, per il periodo d’imposta nel quale è iniziata l’attività e per i due periodi successivi, che il reddito sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5 %, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • qualora venga proseguita l’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e dei compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per accedere al regime forfetario.

La seconda condizione richiesta è collegata ad una finalità antielusiva perché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che il contribuente istante possa beneficiare dell’aliquota agevolata del 5 % prevista per le nuove iniziative produttive, in quanto l’attività svolta non soddisfa la seconda condizione indicata. Infatti, si tratta della continuazione dell’attività precedentemente svolta dal contribuente nella qualità di pubblico dipendente. Quindi, nel 2019, dovrà essere applicata l’aliquota ordinaria del regime forfetario del 15 %, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti per accedere al regime medesimo.

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