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Novità Irpef - Ires
10 Giugno 2022
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Regime agevolato per docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia: nuovi chiarimenti.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022. I chiarimenti sono stati forniti con la Circolare n. 17 del 25 maggio 2022.

Nelle premesse della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la Legge di Bilancio per il 2022 ha introdotto la possibilità per docenti e ricercatori di beneficiare, a determinate condizioni, del regime agevolato a loro riservato per ulteriori periodi d’imposta.

Il primo paragrafo della Circolare è dedicato all’ambito di applicazione di tale disciplina. Il regime in questione prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 % degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto una documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno due anni continuativi e vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo anche la residenza fiscale nel nostro Paese.

Il regime agevolato trova applicazione (a partire dal 1° gennaio 2011) nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre periodi d’imposta successivi (dal 2020, nei cinque periodi d’imposta successivi), a condizione che permanga la residenza fiscale in Italia. Ci sono, poi, delle condizioni che determinano la proroga ulteriore dell’applicazione del regime agevolato.

Infatti, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o fiscalmente a carico e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza fiscale o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, il regime agevolato potrà trovare applicazione nel periodo d’imposta nel quale il ricercatore o il docente trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e nei sette periodi d’imposta successivi. Se il docente o il ricercatore ha almeno due figli minorenni o a carico, il regime agevolato trova applicazione nel periodo d’imposta nel quale il ricercatore o il docente diviene residente in Italia e nei dieci periodi d’imposta successivi. Infine, se il docente o il ricercatore ha almeno tre figli minorenni o a carico, il regime agevolato trova applicazione nel periodo d’imposta nel quale il docente o il ricercatore diviene residente fiscalmente nel nostro Paese e nei dodici periodi d’imposta successivi. Tutto ciò sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Se i docenti o ricercatori non sono iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e sono rientrati in Italia dal 2020 potranno comunque accedere al regime agevolato purché abbiano avuto la residenza in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la disciplina di tale regime agevolato è volta sia a limitare il fenomeno della “fuga dei cervelli” all’estero, sia a favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del nostro Paese. Pertanto, è rivolta sia a cittadini italiani, sia a cittadini stranieri che risiedono all’estero e che, per le loro particolari conoscenze, possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione delle conoscenze in Italia.

Il secondo paragrafo della Circolare riguarda specificamente l’opzione per l’estensione della fruizione del regime agevolato. Si tratta della nuova opzione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2022 in base alla quale i ricercatori e docenti rientrati fiscalmente in Italia fino al 2019 possono ottenere l’estensione dell’applicazione del regime di favore fino a otto, undici e tredici periodi d’imposta complessivi, dopo aver versato un determinato importo.

Ricordiamo che tale opzione riguarda i ricercatori e docenti che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati dell’Unione Europea che abbiano già trasferito la loro residenza fiscale in Italia prima del 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino già beneficiari del regime agevolato.

Nel terzo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate vengono esaminati, in particolare, i requisiti che devono sussistere per poter accedere al regime agevolato per gli ulteriori periodi d’imposta.

Il quarto paragrafo riguarda le modalità di esercizio dell’opzione. In particolare, l’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al 10 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se, al momento dell’esercizio dell’opzione stessa, il lavoratore ha almeno un figlio minorenne o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento della propria residenza fiscale nel nostro Paese, nei 12 mesi precedenti al trasferimento o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, oppure pari al 5 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se, al momento dell’esercizio dell’opzione, il lavoratore ha almeno tre figli minorenni e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento, nei 12 mesi antecedenti al trasferimento o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

Il versamento delle somme deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Per coloro per i quali il primo quadriennio di fruizione del regime agevolato si è concluso entro il 31 dicembre 2021, il versamento delle somme deve essere effettuato entro il 27 settembre 2022.

I ricercatori e docenti lavoratori dipendenti possono esercitare l’opzione mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quadriennio di fruizione del regime agevolato. I ricercatori e docenti lavoratori autonomi devono comunicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento del 10 % o del 5 % dei redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Il quinto paragrafo della Circolare riguarda la condizione della fruizione del regime agevolato alla data del 31 dicembre 2019, mentre nel sesto paragrafo l’Agenzia delle Entrate chiarisce brevemente quale sia il reddito di riferimento. Il reddito di riferimento sarà rappresentato dai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, anche se non agevolati in base al regime in questione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

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