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14 Gennaio 2022
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Legge di Bilancio per il 2022: le novità per i pensionati all’estero e per i ricercatori che rientrano in Italia.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 la Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Introdotte nuove misure per i pensionati all’estero e per i docenti e ricercatori che rientrano in Italia.

Agevolazione fiscale importante per i pensionati all’estero (articolo 1, comma 743, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021).

Limitatamente al 2022, la misura dell’Imu sull’unico immobile posseduto in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locato o concesso in comodato, da contribuenti non residenti titolari di pensione estera sarà ridotta al 37,5 %.

La Legge di Bilancio per il 2021 aveva previsto una riduzione del 50 % dell’Imu alle stesse condizioni a partire dal 2021.

Evidenziamo, inoltre, che la Legge di Bilancio per il 2022 ha introdotto delle nuove agevolazioni per docenti e ricercatori rientrati in Italia (articolo 1, comma 763, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021).

I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e che abbiano trasferito la propria residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino già essere beneficiari del regime agevolato previsto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, potranno optare per l’applicazione delle agevolazioni previste dal comma 3-ter dell’articolo 44 del Decreto Legge n. 78 del 2020 (prolungamento temporale dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 % dei redditi percepiti).

Per poter beneficiare di tali agevolazioni, il contribuente dovrà versare un importo pari al 10 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se, al momento dell’esercizio dell’opzione, ha almeno un figlio minorenne, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento nel nostro Paese o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

Affinché si verifichi la condizione suddetta, l’immobile può essere acquistato direttamente dal contribuente o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Il versamento necessario per poter beneficiare delle agevolazioni dovrà essere, invece, di un importo pari al 5 % dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell’opzione se il contribuente, al momento dell’esercizio dell’opzione, ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dall’esercizio dell’opzione.

Anche in questo caso, l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio del’opzione verranno definite con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

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