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Novità Irpef - Ires
17 Maggio 2014

Quota delle imposte sui redditi dovuti dalle imprese con stabilimenti in Sicilia: istituiti i codici tributo per il versamento

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 50 del 13 maggio 2014, ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, della quota dell’imposta sui redditi, dovuta alla Regione Sicilia dalle imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sicilia che, però, possiedono in tale territorio stabilimenti o impianti.

I codici istituiti vanno dal codice “2031” al codice “2040”, per quanto riguarda l’Ires, e dal codice “4036” al codice “4038” per quanto riguarda l’Irpef (“4036” per il versamento della quota dell’acconto prima rata dell’Irpef, “4037” per l’acconto seconda rata o in unica soluzione, “4038” per il saldo).

I primi tre codici si riferiscono alla quota dell’Ires dovuta a titolo di acconto prima rata, acconto seconda rata o in unica soluzione, saldo. I codici dal “2034” al “2036” si riferiscono alla quota dell’addizionale Ires dovuta per il settore petrolifero e gas (acconto prima rata, acconto seconda rata o in unica soluzione, saldo). Il codice “2037” riguarda il versamento della quota relativa all’addizionale Ires dovuta dagli enti creditizi, finanziari ed assicurativi. I codici dal “2038” al “2040” si riferiscono al versamento della quota della maggiorazione Ires dovuta dalle società di comodo (acconto prima rata, acconto seconda rata o in unica soluzione, saldo).

Inoltre, sono stati istituiti il codice “8083” per il versamento della sanzione da ravvedimento sulla quota Ires, il codice “1909” per gli interessi da ravvedimento sulla quota Ires, il codice “8938” per la sanzione da ravvedimento sulla quota Irpef, il codice “1988” per gli interessi da ravvedimento sulla quota Irpef.

I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento.

Per i codici “2031”, “2033”, “2034”, “2036”, “2037”, “2038”, “2040”, “4036” e “4038”, è prevista l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, in caso di versamento rateale, del numero della rata. In particolare, la prima parte del numero è costituita dal numero della rata in pagamento e la seconda parte dal numero complessivo delle rate. In caso di versamento in un’unica soluzione deve essere indicato il codice “0101”.

Infine, è stato precisato che i codici “2033”, “2036”, “2037”, “2040” e “4038” possono essere utilizzati anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

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