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Novità Irpef - Ires
1 Dicembre 2017

Professori universitari che esercitano attività assistenziale in ospedale dopo un periodo di docenza e ricerca all’estero: possono beneficiare delle agevolazioni fiscali per il rientro dall’estero?

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La Risoluzione n. 146 del 29 novembre 2017 riguarda l’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 per favorire il rientro dall’estero di docenti e ricercatori.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad una situazione sottoposta alla sua attenzione da un’Università. Quest’ultima ha spiegato che un professore ordinario di cardiologia dal 2016 ha richiesto di usufruire delle agevolazioni in questione a partire dal 1° gennaio 2017, tenuto conto dello svolgimento, in precedenza, di un’attività di docenza e ricerca nel Regno Unito.

Il professore svolge, al contempo, un’attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria. L’attività assistenziale si integra con l’attività di docente e ricercatore, secondo quanto precisato dall’Università istante. Inoltre, il professore universitario ha scelto di optare, in via esclusiva, per l’esercizio dell’attività assistenziale intramuraria rispetto all’esercizio dell’attività professionale extramuraria. Per l’attività assistenziale, il professore percepisce una retribuzione aggiuntiva.

L’Università ritiene che le attività assistenziali esercitate dai professori universitari di discipline mediche, anche se retribuite separatamente, possano essere considerate come modalità di svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. Le relative retribuzioni, quindi, potrebbero beneficiare delle agevolazioni fiscali suddette.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato la disciplina in materia, alla luce anche delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 e dalla Legge di Bilancio per il 2017. Secondo tale disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 % degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto una documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività di docenza o ricerca in Italia, acquisendo la residenza fiscale in Italia.

Gli emolumenti suddetti non concorrono neanche alla formazione del valore della produzione netta dell’Irap. L’agevolazione, inoltre, trova applicazione nel periodo d’imposta nel quale il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre periodi d’imposta successivi, purché il soggetto mantenga la residenza fiscale nel nostro Paese.

La questione da affrontare riguarda la riconducibilità all’attività di docenza e ricerca dei redditi prodotti dal professore universitario nello svolgimento dell’attività assistenziale all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che i trattamenti economici percepiti dal professore universitario per lo svolgimento dell’attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria non possono essere considerati come redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, altresì, rilevato che può trovare applicazione il regime speciale previsto per i lavoratori “impatriati” dal Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015. Le agevolazioni fiscali possono, così, essere applicate a tutti i redditi percepiti dal professore universitario.

In particolare, quest’ultimo regime speciale riguarda i redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef nella misura del 50 %. La durata dell’agevolazione, in questo caso, è di cinque periodi d’imposta, con inizio dal periodo nel quale il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia. Tale condizione (ossia la residenza fiscale in Italia) deve essere mantenuta per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio fiscale sin dall’inizio, con applicazione di sanzioni ed interessi.

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