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13 Marzo 2015

Procedura di collaborazione volontaria: l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni operative

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10 del 13 marzo 2015, ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione della procedura di collaborazione volontaria, prevista dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

Nelle premesse della Circolare, l’Agenzia ha spiegato che la procedura in questione, così come delineata dalla legge, è finalizzata a fornire al contribuente uno strumento per definire la propria posizione fiscale pregressa, ma, escludendo l’anonimato ed essendo informata ai principi della spontaneità, della completezza e della veridicità, è volta anche a realizzare una futura ed effettiva collaborazione da parte dei destinatari.

Sono stati, inoltre, ricordati i diversi interventi che recentemente hanno portato il nostro Paese ad aprirsi ad un maggiore scambio di informazioni con i Paesi esteri. In particolare, si è fatto riferimento agli accordi stipulati con la Svizzera, il Liechtenstein ed il Principato di Monaco al fine di porre fine al segreto bancario. A seguito di tali accordi, gli Stati firmatari, ai fini della procedura di collaborazione volontaria, non saranno considerati “black list”, così che i cittadini italiani che vi detenevano in maniera illegale degli investimenti e delle attività finanziarie potranno accedere alla procedura di regolarizzazione a condizioni più favorevoli.

E’ stato, altresì, richiamato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, emanato per dare attuazione alle disposizioni di legge relative alla collaborazione volontaria.

E’ stato, poi, evidenziato che gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria assicureranno un elevato livello di riservatezza nella gestione delle informazioni.

Il primo capitolo della Circolare è dedicato alla collaborazione volontaria internazionale, in particolare alle questioni relative all’ambito soggettivo ed all’ambito oggettivo di applicazione di tale procedura.

Nel secondo capitolo, l’Agenzia delle Entrate, invece, si sofferma sulle questioni relative all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria nazionale. Il secondo comma dell’articolo 1 della Legge, infatti, prevede anche un programma di collaborazione volontaria finalizzato a consentire a tutti i contribuenti, e quindi non solo a coloro che hanno commesso illeciti fiscali internazionali, di ripristinare la legalità fiscale.

Il terzo capitolo della Circolare riguarda le cause di inammissibilità; il quarto, gli adempimenti a carico del contribuente; il quinto, l’ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria (i termini di decadenza per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale ed i termini di decadenza della potestà di accertamento nell’ambito delle procedure di collaborazione volontaria); il sesto, gli aspetti sanzionatori (sanzioni in materia di monitoraggio fiscale e sanzioni in sede di accertamento); il settimo, gli effetti ai fini penali; l’ottavo, il perfezionamento della procedura; il nono, la patologia della procedura (il mancato perfezionamento della procedura ed i profili connessi all’incompletezza degli elementi forniti dal contribuente).

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