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Novità Irpef - Ires
20 Novembre 2020

Premio di produttività: tassazione ordinaria o agevolata?

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in tema di tassazione (o detassazione) dei premi di risultato.

A porre il quesito è una dipendente di un’impresa di assicurazione. Il quesito riguarda un premio di produttività che è stato erogato nella busta paga di luglio ed assoggettato alla tassazione ordinaria. L’istante ha precisato che il datore di lavoro ha applicato la tassazione ordinaria in quanto ha ritenuto che, alla data di sottoscrizione del contratto integrativo, nel quale è stato individuato il parametro per la misurazione dell’obiettivo di redditività che avrebbe dovuto essere raggiunto al fine dell’erogazione del premio di produttività, non vi erano dubbi sul raggiungimento di tale obiettivo di redditività.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la correttezza dell’operato del sostituto d’imposta che, appunto, ha assoggettato a tassazione ordinaria il premio di produttività erogato ai dipendenti dell’impresa. Il premio in questione avrebbe potuto beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016, ossia dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 %?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 550 del 17 novembre 2020, ha ricordato il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016. L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10 % ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

I contratti collettivi devono prevedere i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. In un Decreto Ministeriale del 2016 sono stati indicati, in via esemplificativa, alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali che possono essere utilizzati per determinare i premi.

Affinché possa essere applicato il regime fiscale agevolato è necessario che, al termine di un determinato periodo di tempo previsto nel contratto (periodo di maturazione del premio), si sia verificato l’incremento di uno degli obiettivi indicati. L’obiettivo prefissato nel contratto deve essere raggiunto e, in più, il risultato raggiunto dall’azienda deve essere incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Il carattere incrementale del risultato raggiunto è fondamentale affinché trovi applicazione l’agevolazione fiscale introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016. Altre misure agevolative, in precedenza, prevedevano, invece, l’applicazione di un premio fiscale ad alcune voci retributive a prescindere dal raggiungimento di un incremento della produttività.

Il raggiungimento degli obiettivi incrementali avviene successivamente alla stipula del contratto. Quindi, i criteri di misurazione devono essere individuati anticipatamente rispetto ad una produttività che potrebbe realizzarsi in futuro.

Qualora nel contratto venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è incerto alla data di sottoscrizione del contratto medesimo perché l’andamento del parametro di riferimento è variabile, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare il regime fiscale agevolato se al termine del periodo prefissato di maturazione del premio risulti conseguito un risultato incrementale.

Riguardo alla situazione rappresentata dall’istante, la società datrice di lavoro, al momento dell’erogazione del premio di produttività variabile, non ha applicato il regime fiscale agevolato in quanto non riteneva, in sede di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale, che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale fosse incerto.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che spetta al sostituto d’imposta la verifica e la legittimazione riguardo all’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della tassazione agevolata.

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