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12 Febbraio 2021

Pensionato italiano con residenza in Francia: può dedurre l’assegno di mantenimento per la ex moglie?

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Quale trattamento fiscale deve essere riconosciuto all’assegno di mantenimento erogato all’ex coniuge da un contribuente non residente in Italia?

Il quesito è stato posto da un contribuente che ha intenzione di trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale dall’Italia alla Francia dopo il divorzio. L’istante ha dichiarato di disporre unicamente del reddito da pensione e di avere intenzione di chiedere all’Inps, che eroga la sua pensione, di provvedere al pagamento dell’assegno di mantenimento che dovrà corrispondere all’ex coniuge.

L’istante ha, altresì, evidenziato che, in virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia e dalla Francia, l’Inps dovrebbe assoggettare a tassazione la pensione secondo la normativa fiscale italiana con la possibilità per il contribuente pensionato di compensare tali imposte pagate in Italia con le imposte pagate in Francia, nei limiti delle imposte francesi. Il contribuente ha intenzione di presentare la dichiarazione dei redditi soltanto nel Paese estero nel quale trasferirà la propria residenza.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda l’assoggettabilità a tassazione in Italia del reddito da pensione al netto dell’assegno di mantenimento pagato direttamente dall’Inps all’ex moglie dell’istante. Se così è, questo è l’importo netto che viene poi segnalato alla Francia? Inoltre, l’istante ha richiesto se l’Inps possa applicare sulla pensione erogata la tassazione prevista dalla normativa fiscale francese.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 93 dell’8 febbraio 2021, ha ricordato che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che siano considerate come residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio italiano il domicilio o la residenza secondo le definizioni presenti nelle disposizioni del Codice Civile. Si tratta di condizioni tra loro alternative, nel senso che è sufficiente che se ne verifichi una affinché una persona fisica sia considerata come fiscalmente residente in Italia. Inoltre, soltanto quando nessuna delle tre condizioni si verifica nel periodo d’imposta di riferimento, la persona può essere considerata come fiscalmente non residente in Italia.

Per le persone residenti in Italia, l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove tali redditi vengano prodotti, mentre, per i soggetti non residenti, l’imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia.

Nel caso specifico, il contribuente, dopo il trasferimento in Francia, verrà considerato come non residente nel nostro Paese.

Riguardo alla tassazione del reddito da pensione, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza della separazione o del divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

In una Circolare del luglio del 2020, è stato chiarito che, nel caso in cui la somma indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria sia comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, a meno che non vi sia una diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento dei figli il 50 % della somma, indipendentemente dal numero dei figli. Questa quota destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

Le pensioni si considerano prodotte in Italia e, quindi, soggette a tassazione nel nostro Paese, se corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

In caso di persone fisiche non residenti, non sono ricompresi tra gli oneri deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza della separazione o del divorzio. Tuttavia, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede, nei confronti dei soggetti non residenti in Italia, ma in un Paese che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che l’imposta dovuta sia determinata sulla base delle disposizioni del nostro sistema fiscale, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio italiano sia pari almeno al 75 % del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato estero di residenza.

Tali contribuenti, che vengono anche detti “non residenti Schumacker”, in presenza delle suddette condizioni, determinano il reddito come le persone fisiche residenti.

Pertanto, i contribuenti “non residenti Schumacker” che corrispondono un assegno di mantenimento all’ex coniuge hanno diritto alla deduzione del relativo importo dal reddito imponibile. Al contrario, i contribuenti non residenti “ordinari” non hanno diritto a dedurre dal reddito imponibile gli assegni di mantenimento erogati all’ex coniuge.

Con riferimento al caso specifico, il reddito del contribuente istante è qualificabile come pensione derivante dalla gestione previdenziale di lavoratori privati. In virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra la Francia ed il nostro Paese, le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione al cessato impiego, sono imponibili soltanto in quello Stato. Vale, però, anche la regola della Convenzione secondo la quale le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato sono imponibili comunque in quello Stato.

Ma cosa si deve intendere per “sicurezza sociale”? Secondo quanto stabilito in occasione della stipula dell’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiane e francesi, nel 2000, rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima regola le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di reversibilità e di invalidità erogate dagli enti indicati nel medesimo Accordo (primo tra tutti l’Inps). Quindi, queste pensioni devono essere assoggettate a tassazione sia in Italia, che in Francia, secondo il principio della tassazione concorrente della prestazione pensionistica in entrambi i Paesi che hanno contratto l’Accordo.

Sulle pensioni erogate ai residenti in Francia, pertanto, l’Inps deve applicare la ritenuta d’imposta secondo le modalità previste dal nostro D.P.R. n. 600 del 1973. A loro volta, le autorità francesi dovranno eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione. La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dai due Paesi europei prevede, in particolare, che gli utili e gli altri redditi che provengono dall’Italia e che sono lì imponibili sono allo stesso modo imponibili in Francia se sono ricevuti da un contribuente residente in Francia. L’imposta versata in Italia non è deducibile dal reddito imponibile in Francia, ma il contribuente avrà diritto ad un credito d’imposta riguardo all’imposta francese nella cui base sono inclusi tali redditi. Il credito d’imposta sarà pari all’imposta che dovrebbe essere pagata in Francia.

La conclusione espressa chiaramente dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla situazione rappresentata dall’istante è che quest’ultimo, in relazione al reddito da pensione prodotto in Italia, sarà assoggettato a tassazione sia in Italia, che in Francia (secondo il principio della tassazione concorrente), con la possibilità di eliminare la doppia imposizione secondo quanto è previsto dalla Convenzione stipulata tra i due Paesi e sopra richiamata. Se, poi, sussistono i presupposti affinché il contribuente istante possa essere considerato come “non residente Schumacker”, egli potrà dedurre dal reddito imponibile gli importi degli assegni di mantenimento corrisposti alla ex coniuge, in sede di dichiarazione dei redditi, qualora la deduzione non sia già stata effettuata direttamente dall’Inps nella qualità di sostituto d’imposta.

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