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Novità Irpef - Ires
7 Giugno 2019

Pensionati esteri che trasferiscono la residenza nel sud Italia: le regole di attuazione del regime agevolato

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Sono state finalmente approvate le modalità di applicazione del regime di imposta sostitutiva introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2019 in riferimento a coloro che percepiscono una pensione di fonte estera e trasferiscono la loro residenza fiscale nelle Regioni del Sud Italia. Tali disposizioni di attuazione sono state inserite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019.

L’opzione per tale regime agevolato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i percettori della pensione di fonte estera hanno trasferito la loro residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. L’opzione è efficace dal periodo d’imposta medesimo.

Le condizioni che devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi affinché si possa beneficiare del regime opzionale in questione sono:

  • lo status di non residente in Italia per un periodo di almeno cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • l’inserimento della giurisdizione nella quale il contribuente ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’acquisizione di validità dell’opzione tra le giurisdizioni con le quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  • gli Stati o i territori esteri per i quali il contribuente intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva;
  • lo Stato di residenza del soggetto estero che eroga i redditi di pensione;
  • l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

L’opzione rimane valida anche quando, a partire dal secondo periodo d’imposta di validità dell’opzione, il contribuente trasferisce la propria residenza in un altro Comune che presenta le stesse caratteristiche del Comune nel quale è stata trasferita la residenza fiscale inizialmente (uno dei Comuni che rientrano nell’ambito di applicazione del regime agevolato).

Nel Provvedimento, è precisato che la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento a redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative a periodi d’imposta successivi a quello nel quale viene esercitata l’opzione per il regime agevolato. Inoltre, l’elenco degli Stati o territori esteri per i quali il contribuente ha esercitato la facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva può essere oggetto di integrazione in una dichiarazione dei redditi relativa ad un periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stata esercitata tale facoltà.

L’opzione ha una validità di cinque periodi d’imposta.

Il contribuente può revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stata esercitata. Tale revoca deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione.

I casi di decadenza dall’opzione per il regime agevolato sono:

  • venir meno dei requisiti prescritti dalla normativa in materia;
  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto della decadenza dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;
  • trasferimento della residenza fiscale in un Comune diverso da quelli che rientrano nell’ambito di applicazione del regime agevolato, con effetto della decadenza dal periodo d’imposta nel quale avviene il trasferimento della residenza;
  • trasferimento della residenza fiscale all’estero.

L’opzione, inoltre, risulta essere inefficace qualora, dall’attività di controllo, risulti che vi sia stata la residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio dell’opzione.

Qualora si verifichi la revoca o la decadenza dell’opzione non sarà possibile esercitare una nuova opzione.

Riguardo al versamento dell’imposta sostitutiva, nel Provvedimento è stabilito che, per ciascun periodo d’imposta in cui ha efficacia il regime agevolato, i contribuenti che ne beneficiano, entro la data per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, devono provvedere al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva pari al 7 % dei redditi prodotti all’estero.

L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite modello F24. In un secondo momento verrà pubblicata una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con la quale verrà istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento e verranno fornite le indicazioni per la compilazione del relativo modello F24.

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