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24 Luglio 2020

Pensionati esteri che si trasferiscono nel Sud Italia: nuovi chiarimenti sull’imposta sostitutiva

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L’Agenzia delle Entrate ha realizzato anche una nuova Circolare (la Circolare n. 21 del 17 luglio 2020) riguardo all’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche prevista per coloro che percepiscono pensioni di fonte estera e che trasferiscono la loro residenza fiscale nelle zone del Mezzogiorno. Ricordiamo che si tratta di un regime opzionale introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2019.

La misura riguarda i soggetti non residenti che, trasferendo la propria residenza fiscale in alcuni Comuni del Mezzogiorno, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualsiasi categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 7 % da applicarsi per un massimo di dieci periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione.

Il primo paragrafo della Circolare riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della misura. Qui, ad esempio, è chiarito che sono esclusi dal regime in questione i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza con sede in Italia.

I redditi da pensione sono tutti gli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa. Può trattarsi anche del trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo. Sono ricomprese anche le indennità erogate una tantum in ragione del versamento di contributi, anche a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per fruire dell’opzione occorre che la persona non sia stata fiscalmente residente in Italia per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. La fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.

Non rileva la nazionalità del soggetto che si trasferisce. Quindi, l’accesso al regime in questione è consentito sia al cittadino straniero, sia al cittadino italiano, purché vi sia stata la residenza fiscale all’estero per il periodo indicato nella norma e purché l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Il secondo paragrafo della Circolare è dedicato ai chiarimenti relativi all’ambito oggettivo di applicazione del regime opzionale. I redditi che possono essere assoggettati al regime sono i redditi di qualsiasi categoria purché prodotti all’estero. Sono, invece, esclusi dall’assoggettamento all’imposta sostitutiva tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti che si siano trasferiti in Italia e che abbiano optato per il regime fiscale in questione.

Il terzo paragrafo della Circolare riguarda le questioni relative a esercizio ed efficacia dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a partire da quel periodo d’imposta. L’opzione è valida sia che sia esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia che sia esercitata con la dichiarazione tardiva.

Inoltre, se il contribuente ha versato l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non ha perfezionato l’opzione per il regime in questione nella dichiarazione, potrà avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando un importo di 250 Euro. Se non lo farà, l’opzione per il regime non potrà intendersi perfezionata. Il ricorso alla remissione in bonis non è, invece, consentito qualora il contribuente abbia omesso di versare in tutto o in parte l’imposta sostitutiva relativa al primo periodo d’imposta, entro il termine ordinario di esercizio dell’opzione.

Il quarto paragrafo della Circolare è dedicato alla questione dell’esclusione di uno o più Stati esteri. E’ consentito, infatti, esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione al momento dell’esercizio dell’opzione o con successiva modifica dell’opzione medesima. Per i redditi prodotti in questi Stati o territori, si applicherà il regime ordinario e spetterà il credito d’imposta riconosciuto generalmente per i redditi prodotti all’estero (escluso, invece, per i redditi prodotti all’estero assoggettati all’imposta sostitutiva). Una volta operata la scelta di esclusione dal nuovo regime di alcuni Stati o territori, essa non sarà più revocabile, ma sarà modificabile solo nel senso di ampliare il numero degli Stati rispetto ai quali il regime non sarà applicabile.

Il quinto paragrafo della Circolare riguarda gli effetti dell’opzione. I redditi prodotti all’estero vengono assoggettati all’imposta sostitutiva del 7 % per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte su redditi.

L’assoggettamento all’imposta sostitutiva esaurisce l’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi prodotti all’estero che, quindi, non dovranno subire nessun’altra imposta sostitutiva o ritenuta.

Nel sesto paragrafo della Circolare è ricordato che l’esercizio dell’opzione consente anche l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri. Inoltre, dall’esercizio dell’opzione per il regime in questione deriva l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE). Tali esenzioni riguardano soltanto le giurisdizioni comprese nell’opzione esercitata.

Il settimo paragrafo, poi, è destinato alla durata del regime opzionale, mentre l’ottavo paragrafo riguarda la revoca dell’opzione.

Ulteriori chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla cessazione degli effetti del regime (paragrafo 9), alle ipotesi di decesso del neo residente (paragrafo 10) ed agli effetti derivanti dalla fuoriuscita dal regime (paragrafo 11). In particolare, nell’ultima parte della Circolare è evidenziato che la cessazione, la revoca e la decadenza dal regime impediscono al soggetto che aveva optato per il regime di esercitare una nuova opzione. Quindi, il soggetto, finché sarà fiscalmente residente in Italia, resterà assoggettato ad imposizione ordinaria su tutti i propri redditi ovunque prodotti.

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