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3 Aprile 2020

Patent box: la rinuncia vale per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni riguardo all’applicazione della normativa in materia di “Patent box“, rispondendo ad un’istanza di interpello.

L’istante è una società per azioni che svolge attività nel settore della produzione e della distribuzione di beni e, a giugno del 2016, ha presentato istanza di accordo preventivo finalizzata alla determinazione del reddito agevolabile derivante dall’utilizzo di determinati beni immateriali, secondo la disciplina del “Patent box”. L’istanza di accordo preventivo aveva una durata quinquennale dal 2016 al 2020.

L’istante medesima ha, poi, presentato, nel 2019, una rinuncia a tale procedura. A seguito di tale rinuncia, la contribuente dovrebbe esercitare l’opzione annuale per l’autoliquidazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019.

Secondo la contribuente, in questo modo, rimarrebbe “scoperto” il 2020, ossia l’ultimo anno del quinquennio di vigenza dell’agevolazione. L’istante intende, pertanto, presentare un’istanza di ruling per il solo periodo d’imposta 2020. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda, appunto, la necessità o meno, alla luce delle modifiche introdotte nella normativa in materia dal “Decreto Crescita” del 2019, di presentare un’istanza di ruling per coprire le restanti annualità del quinquennio di vigenza dell’agevolazione, pur avendo manifestato la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura di ruling medesima.

Nella Risposta n. 99 del 27 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con il “Decreto Crescita” del 2019, è stato modificato il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali (cosiddetto “Patent box”), introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019, sono state, inoltre, emanate le disposizioni di attuazione della nuova disciplina.

Il nuovo regime prevede la possibilità per il contribuente che eserciti l’utilizzo diretto del bene di autoliquidare l’agevolazione in dichiarazione, in alternativa al raggiungimento di un accordo con l’Amministrazione finanziaria.

Le disposizioni di attuazione consentono a coloro che hanno una procedura in corso di “Patent box”, riferibile a periodi precedenti a quello di entrata in vigore della nuova disciplina, di fruire del regime di autoliquidazione anche in riferimento a tali periodi, purché non sia stato raggiunto il relativo accordo. Deve comunque esserci una procedura di “Patent box” in corso.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non si ritiene che sussista una procedura di “Patent box” in corso qualora sia stato adottato un provvedimento di formale chiusura della procedura stessa per mancato accordo o qualora l’istanza di accesso alla procedura sia decaduta per mancata integrazione della documentazione nei termini previsti dalla disciplina. Non si considera sussistente neanche una procedura che sia stata dichiarata dall’Amministrazione finanziaria inammissibile o improcedibile in via definitiva.

Per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime di autoliquidazione, il contribuente che intende rinunciare alla procedura di “Patent box” deve comunicare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2019, tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Ufficio presso il quale è trattata l’istanza, l’espressa ed irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura. Il contribuente, inoltre, deve predisporre tutta la documentazione richiesta per l’esercizio dell’autoliquidazione in relazione a ciascuno dei periodi di vigenza dell’agevolazione (dal 2016 al 2020) e comunicarne il possesso nella stessa dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che la rinuncia deve essere totale e non può essere parziale e, quindi, deve riguardare la procedura di “Patent box” nella sua interezza, riferita all’intero quinquennio di vigenza. In ogni caso, il contribuente non potrà presentare un’istanza di ruling, avendo rinunciato alla procedura per tutti i periodi d’imposta coperti dall’opzione quinquennale.

Qualora volesse beneficiare dell’agevolazione fiscale in questione per il periodo d’imposta 2020, dovrebbe necessariamente esercitare l’opzione per l’autoliquidazione, avendo, con la rinuncia, fatto venir meno la procedura di accordo preventivo prima pendente.

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