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29 Marzo 2019

Patent Box ed affitto d’azienda: l’avente causa non subentra automaticamente nell’opzione

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Nuovi chiarimenti anche in merito all’ambito di applicazione della disciplina del “Patent Box”.

La società istante fa parte di un gruppo di società ed è beneficiaria del regime del “Patent Box”. Ha concluso un contratto di affitto di azienda con un’altra società del gruppo alla quale ha trasferito l’intera attività da lei svolta. Al termine del contratto di affitto, l’istante tornerà in possesso dell’azienda.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per la società affittuaria di subentrare nell’opzione per il regime del “Patent Box”.

Nella Risposta n. 88 del 28 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il cosiddetto regime “Patent Box”, introdotto con la Legge di Stabilità per il 2015, è un regime opzionale che consente l’esenzione, nella misura del 50 % a partire dall’anno d’imposta 2017, della quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali.

Le nuove disposizioni di attuazione della disciplina relativa a tale regime opzionale sono state emanate con un Decreto interministeriale del 28 novembre 2017. Con delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate del 2015 e del 2016, inoltre, sono stati forniti diversi chiarimenti in materia.

Riguardo alle operazioni straordinarie, è stato stabilito che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi.

Ancora, è stato espressamente chiarito che le operazioni che consentono il subentro nella posizione del dante causa sono le operazioni di fusione tra le aziende, le scissioni di aziende ed i conferimenti di aziende e non anche le operazioni che hanno ad oggetto singoli beni.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso specifico, ha evidenziato che le ipotesi nelle quali l’avente causa subentra nell’opzione del dante causa sono ipotesi di successione già sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali soltanto sotto l’aspetto fiscale (conferimenti d’azienda).

L’affitto d’azienda non presenta la stessa natura di operazione neutrale e successoria. Quindi, l’avente causa non può subentrare automaticamente nell’opzione esercitata dal dante causa. Quest’ultimo soggetto, in più, decade dal beneficio perché non è più colui che realizza lo sfruttamento economico dei beni immateriali per i quali è stato riconosciuto il regime agevolativo.

Qualora vi siano i presupposti, l’affittuario può comunque esercitare lui stesso l’opzione per il regime del “Patent Box”, considerando il bene acquisito a titolo derivativo. E’ naturalmente necessario che l’affittuario abbia i requisiti per l’accesso all’agevolazione e, quindi, in primo luogo, che realizzi un’attività di ricerca e sviluppo avente ad oggetto il medesimo bene.

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