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24 Luglio 2020

Pace contributiva: è possibile portare in detrazione l’onere per il riscatto anche se sostenuto dal genitore

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interessante quesito riguardante la disciplina fiscale applicabile al riscatto di periodi non coperti da contribuzione ed al riscatto di periodi di studio universitario.

Nel caso specifico sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, l’istante intende far presentare la domanda di riscatto al proprio genitore che sosterrà anche l’onere economico. Nel caso di domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, l’onere versato dal genitore sarà detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 % in cinque quote costanti a partire dall’anno di sostenimento della spesa, indipendentemente dalla circostanza che l’onere sarà sostenuto in un certo numero di rate? Nel caso di domanda di riscatto della laurea sostenuto dal genitore, l’onere sarà detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 % con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento ed in quelli successivi?

L’istante ha precisato di possedere in Italia soltanto redditi derivanti dalla locazione di un immobile per un importo superiore a quello che segna il limite per essere fiscalmente a carico del proprio genitore.

Nella Risposta n. 225 del 23 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa in materia contenuta nel Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, ossia nel Decreto Legge destinato alle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensioni.

Una disposizione di tale Decreto Legge prevede la possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della stessa, così come alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla gestione separata Inps, che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione. Questa misura introdotta viene anche detta “pace contributiva”.

La facoltà di riscatto può essere esercitata su domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti o affini entro il secondo grado. L’onere è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 % con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Quindi, anche i parenti che presentano la domanda di riscatto e sostengono il relativo onere potranno fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 %, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto interessato sia un familiare fiscalmente a carico.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato anche la disposizione secondo la quale il versamento dell’onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 Euro, senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

La detrazione è riconosciuta in relazione dell’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto dal contribuente. La detrazione, quindi, spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in cinque rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento ed in quelli successivi. Quindi, ad esempio, se si è chiesta una rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili spalmate su 10 anni, per il primo anno la detrazione sarà pari al 50 % dell’importo effettivamente versato il primo anno e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi quattro in cinque quote di pari importo. La stessa modalità di calcolo verrà seguita in tutti gli anni del piano di rateizzazione.

Riguardo al riscatto di laurea agevolato, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che le modifiche della disciplina in materia non hanno determinato l’istituzione di una nuova tipologia di riscatto, ma soltanto l’introduzione di un diverso criterio di calcolo dell’onere del riscatto del corso di studi universitari che si colloca nel sistema contributivo della futura pensione.

Sono da considerarsi ancora valide, quindi, le istruzioni impartite in una Circolare del maggio del 2019 nelle quali è precisato che se i contributi sono versati in favore degli inoccupati dai familiari dei quali gli stessi sono fiscalmente a carico, ai contribuenti che hanno sostenuto l’onere spetta una detrazione del 19 % dei contributi versati. Se il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di studio universitari è stato iscritto, anche solo in passato, ad una gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili.

Pertanto, la disciplina fiscale della detrazione del 50 % prevista dal Decreto Legge n. 4 del 2019 trova applicazione soltanto qualora sussistano i requisiti e le condizioni indicate nello stesso Decreto Legge n. 4 del 2019.

Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, qualora la domanda di riscatto venga prodotta in base alla nuova disciplina del Decreto Legge n. 4 del 2019 dal genitore dell’istante, che ne sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in detrazione dall’imposta lorda l’onere sostenuto per il riscatto nella misura del 50 % di quanto è stato versato in ogni singolo periodo d’imposta, con una ripartizione su cinque anni delle quote di pari importo, dall’anno di sostenimento dell’onere e negli anni successivi.

Qualora, invece, venga presentata domanda di riscatto di laurea agevolato in base alla normativa previgente, il genitore non potrà fruire della detrazione fiscale del 19 %, dal momento che il figlio istante non è nella condizione di familiare fiscalmente a carico.

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