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Novità Irpef - Ires
11 Dicembre 2015

Nuovi codici tributo per la compensazione da parte dei sostituti d’imposta nei modelli F24 Enti pubblici

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Con la Risoluzione n. 103 del 9 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite il modello F24 Enti pubblici, delle somme rimborsate ai percipienti, delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive e di alcuni crediti.

I codici tributo istituiti con la Risoluzione, in base a quanto stabilito dall’articolo 15, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 175 del 2014, sono:

  • il codice “150E“, per le somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • il codice “151E“, per le somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta i cui versamenti sono effettuati nella Regione;
  • il codice “152E“, per le somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta i cui versamenti sono effettuati fuori dalla Regione;
  • il codice “153E“, per le somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • il codice “154E“, per le somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.

I primi tre codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” (valore F) del modello F24 Enti pubblici, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Il codice  “153E”, invece, deve essere inserito nella sezione “Regioni” (valore R), unitamente al codice della Regione (da indicare nel campo “codice”), sempre in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Il codice “154E”, infine, deve essere inserito nella sezione “Enti locali” (valore S), con l’indicazione, nel campo “codice”, del codice catastale del Comune di riferimento, sempre in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Per tutti i codici in questione, il campo “riferimento B” deve essere riempito con l’anno d’imposta al quale si riferiscono le somme rimborsate. Invece, il campo “riferimento A” deve rimanere vuoto.

Con la medesima Risoluzione del 9 dicembre 2015, sono stati istituiti anche i codici tributo che possono essere utilizzati dai sostituti d’imposta per compensare le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti (in base a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 175 del 2014) e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro.

Si tratta dei codici tributo:

  • 155E“, per l’eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente ed assimilati;
  • 156E“, per l’eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • 157E“, per l’eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi;
  • 158E“, per l’eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente ed assimilati maturate fuori dalla Regione Valle d’Aosta ed effettuati nella Regione;
  • 159E“, per l’eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente ed assimilati maturate nella Regione Valle d’Aosta ed effettuati fuori dalla Regione;
  • 160E“, per l’eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • 161E“, per l’eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta.

I primi cinque codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” (valore F) del modello F24 EP, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Il codice tributo “160E” deve essere inserito nella sezione “Regioni” (valore R), con l’indicazione, nel campo “codice”, del codice della Regione, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Il codice tributo “161E”, invece, deve essere inserito nella sezione “Enti locali” (valore S), con l’indicazione, nel campo “codice”, del codice catastale del Comune di riferimento, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Per tutti i suddetti codici tributo, il campo “riferimento B” deve essere riempito con l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento in eccesso. Il campo “riferimento A”, invece, deve rimanere vuoto.

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2015, sono stati istituti anche i codici tributo che i sostituti d’imposta possono utilizzare per compensare, mediante il modello F24 Enti pubblici, il credito per le famiglie numerose e per i canoni di locazione riconosciuti dai sostituti medesimi, il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici previsti dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 457 del 30 dicembre 1997 (retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte al Registro internazionale), e le somme recuperate dai sostituti d’imposta in base a quanto disposto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 e dall’articolo 1, commi 12 e seguenti, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (per l’erogazione del bonus Irpef di 80 Euro).

I codici tributo in questione sono:

  • il codice “162E“, per il credito per le famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta;
  • il codice “163E“, per il credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta;
  • il codice “164E“, per il credito d’imposta per le ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale imbarcato;
  • il codice “165E“, per il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate a titolo di bonus Irpef.

I codici tributo in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” (valore F) del modello F24 EP, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Nel campo “riferimento B”, deve essere indicato l’anno d’imposta al quale si riferisce il credito, mentre il campo “riferimento A” deve rimanere vuoto.

Infine, con la Risoluzione del 9 dicembre 2015, sono stati istituiti i codici tributo per la compensazione, sempre nel modello F24 Enti pubblici, dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770).

Si tratta dei codici tributo:

  • 166E“, per il credito scaturito dalle ritenute di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – modello 770 semplificato;
  • 167E“, per il credito scaturito dalle ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – modello 770 semplificato;
  • 168E“, per il credito scaturito dalle ritenute su redditi di capitale derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – modello 770 ordinario.

I codici tributo in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Nel campo “riferimento B” deve essere indicato l’anno d’imposta al quale si riferisce il credito, mentre il campo “riferimento A” deve rimanere vuoto.

Tutti i codici tributo istituiti con la Risoluzione del 9 dicembre 2015 sono operativi dal 7 gennaio 2016.

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