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Novità Irpef - Ires
23 Ottobre 2020

Nuove regole per i versamenti Irap: tutti i chiarimenti

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Con la Circolare n. 27 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al versamento dell’Irap e degli acconti in generale, alla luce delle novità introdotte con il Decreto “Rilancio” emanato a maggio del 2020.

Secondo quanto disposto all’articolo 24 del Decreto “Rilancio”, le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di Euro ed i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non saranno tenuti a versare:

  • il saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando il versamento per questo periodo d’imposta delle rate di acconto;
  • della prima rata pari al 40 % (o al 50 % per alcune particolari categorie di soggetti) dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020.

Alcuni chiarimenti in merito a queste novità introdotte dal Decreto “Rilancio” sono stati già forniti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20 agosto 2020 attraverso delle risposte a quesiti. Ora, con una nuova Circolare, sono offerti ulteriori chiarimenti.

Un primo aspetto esaminato è stato quello dell’operatività dell’esclusione della prima rata dell’acconto dell’Irap per il 2020 dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso anno.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente che applica il “metodo storico” per il calcolo dell’acconto sarà tenuto a versare il secondo acconto nella misura del 60 % (o nella misura del 50 % se applica gli Indici Sintetici di Affidabilità) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 % o al 50 % se vengono applicati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e del secondo acconto versato.

Se, invece, il contribuente utilizza il “metodo previsionale” per il calcolo dell’acconto, dovrà versare il secondo acconto nella misura del 60 % (o nella misura del 50 % se applica gli Indici Sintetici di Affidabilità) dell’imposta presumibilmente dovuta per il 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 % o al 50 % se vengono applicati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e del secondo acconto versato.

In entrambi i casi, il primo acconto “figurativo” non può eccedere il 40 % (o il 50 %) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020, calcolato generalmente secondo il “metodo storico”, sempre che quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente dovuto.

Nella Circolare sono riportati alcuni esempi riferiti sia ai contribuenti che non applicano gli ISA, sia a coloro che li applicano.

Un altro aspetto preso in considerazione nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate è quello dell’ambito di applicazione dell’articolo 20 del Decreto “Liquidità” del mese di aprile del 2020 in merito al metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno. Secondo tale disposizione, le regole relative a sanzioni e interessi per il caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80 % della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.

Questa previsione riguarda anche le addizionali delle imposte espressamente indicate?

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria Circolare n. 9 del 13 aprile 2020 nella parte in cui chiarisce che la disposizione in questione trova applicazione, oltre che alle imposte espressamente individuate, anche all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di modalità di determinazione del reddito con criteri forfetari ed alla cedolare secca sul canone di locazione, all’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) e all’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero).

Per queste imposte, infatti, si applicano gli stessi termini di versamento dell’acconto fissati per le imposte espressamente individuate dalla normativa.

La conseguenza espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la regola in questione trova applicazione anche agli acconti delle addizionali di tali imposte con scadenza 30 giugno 2020. E’, invece, esclusa l’applicazione all’addizionale regionale Irpef per la quale non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno 2020, ma solo del saldo dell’imposta dovuta per il 2019.

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