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Novità Irpef - Ires
3 Giugno 2022
4 Minuti di lettura

Novità del 2022 sui bonus per interventi edilizi: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di bonus per interventi edilizi.

Nella Circolare n. 19 del 27 maggio 2022, sono stati forniti numerosi chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia dalla Legge di Bilancio per il 2022 riguardo al Superbonus, ai bonus edilizi diversi dal Superbonus ed alle disposizioni anti-frode; dal Decreto “Sostegni-ter” del gennaio del 2022 e dal “Decreto Frodi” del febbraio 2022 (poi abrogato dalla Legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” del marzo del 2022 che ne ha comunque riprodotto il contenuto qui di interesse), in materia di misure di contrasto alle frodi nell’ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche; dal Decreto “Milleproroghe” per il 2022; dal Decreto “Energia” del marzo del 2022 e dal “Decreto Aiuti” del maggio del 2022 in materia di cessione dei crediti d’imposta; dal “Decreto Ucraina” del 21 marzo 2022.

Nelle premesse della Circolare, è stato evidenziato che, con la Legge di Bilancio per il 2022, sono state riprodotte alcune misure di contrasto alle frodi nell’ambito delle detrazioni per interventi edilizi e delle cessioni dei crediti con alcune novità: l’esclusione dell’obbligo di rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità delle spese ai fini della fruizione dello sconto in fattura e della cessione del credito per le opere classificate come “attività di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni degli edifici; l’applicabilità dei prezzari già individuati per valutare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’agosto del 2020 anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, al “Bonus facciate” ed agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Per quanto riguarda il Decreto “Sostegni-ter” (Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022) , esso ha introdotto l’importante divieto di effettuare cessioni del credito successive alla prima, in riferimento alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni per il Superbonus, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus e per i bonus introdotti in occasione dell’emergenza da Coronavirus (come il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo o il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro).

E’ stato ricordato, però, anche che il “Decreto Frodi” (Decreto Legge n. n. 13 del 25 febbraio 2022) ha previsto la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni successivamente alla prima in favore di determinati soggetti ed il divieto di cedere in misura parziale i crediti successivamente alla prima comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, oltre ad altre nuove disposizioni in materia (come l’obbligo, ai fini della concessione dei benefici fiscali, per determinati interventi edilizi di valore superiore a 70.000 Euro, dell’indicazione nell’atto di affidamento dei lavori dei contratti collettivi applicati dall’impresa che svolge i lavori).

Il Decreto Milleproroghe ha, poi, stabilito che le disposizioni del Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 riguardanti gli adempimenti previsti per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione ai bonus diversi dal Superbonus trovano applicazione anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Il primo paragrafo della Circolare riguarda le novità in materia di Superbonus e di bonus diversi dal Superbonus previsti dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020. A tal proposito, sono stati forniti diversi chiarimenti riguardo alle disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio per il 2022 riguardo all’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione dei redditi. In precedenza, l’obbligo del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione riguardava soltanto le ipotesi di utilizzo del Superbonus mediante le opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito. L’obbligo viene escluso ora nelle sole ipotesi nelle quali il contribuente presenti direttamente la dichiarazione dei redditi attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate o presenti la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Tra le spese detraibili vi sono anche quelle sostenute dal contribuente per il visto di conformità e questa regola vale anche quando il contribuente fruisce del Superbonus nella dichiarazione dei redditi. Se l’apposizione del visto di conformità è assorbita dall’apposizione del visto sull’intera dichiarazione, le spese riguardanti l’apposizione del visto relativo al Superbonus dovranno essere indicate separatamente nel documento giustificativo, in quanto soltanto esse saranno detraibili.

Il secondo paragrafo della Circolare è dedicato ai chiarimenti relativi alle novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito. E’ stato ricordato che la Legge di Bilancio per il 2022 ha prorogato l’applicabilità dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo all’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese. Una parte specifica è dedicata all’estensione dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune.

E poi ancora un paragrafo della Circolare (il terzo paragrafo) è dedicato ai controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma soprattutto il quarto paragrafo è riservato interamente alle modifiche che si sono succedute nel corso dell’anno 2022 riguardo alla disciplina della cessione del credito.

Inoltre, il quinto paragrafo della Circolare riguarda le disposizioni relative a modalità e termini per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il sesto paragrafo è dedicato alle misure sanzionatorie ed alle polizze di assicurazione della responsabilità civile per i soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni previste dalla disciplina in materia di Superbonus e di bonus edilizi diversi dal Superbonus.

Alcuni chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate anche riguardo all’utilizzo dei crediti d’imposta nel caso in cui siano oggetto di sequestro penale (paragrafo settimo) e, infine, riguardo all’indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture (paragrafo ottavo).

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