Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2018, sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza nelle dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730/2018 con esito a rimborso, nell’ambito dei controlli preventivi delle dichiarazioni medesime.
A tal proposito, ricordiamo che la Legge di Stabilità per il 2016 aveva previsto che, nel caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano degli elementi di incoerenza rispetto ai criteri determinati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate o determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 Euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi entro quattro mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione o dalla data della trasmissione, se è successiva. Il rimborso risultante come spettante al contribuente a seguito di tali controlli preventivi deve essere, poi, erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data della trasmissione, se questa è successiva.
Ecco, quindi, che interviene il Provvedimento del 25 giugno 2018. In esso è stabilito che gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi, presentate dai contribuenti tramite modello 730/2018 con delle modifiche rispetto alle dichiarazioni precompilate che incidono sulla determinazione del reddito e dell’imposta, devono essere individuati:
- nello scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti dai modelli di versamento, dalle Certificazioni Uniche e dalle dichiarazioni dell’anno precedente,
- nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o esposti nelle Certificazioni Uniche.
Inoltre, è da considerarsi come elemento di incoerenza nei modelli 730/2018 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base ad irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Nel Provvedimento, è anche stabilito che, nell’ambito di tali controlli preventivi, se le dichiarazioni sono presentate dai contribuenti ai Caf o ai professionisti abilitati e per esse l’Inps riceve i risultati contabili direttamente dai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate dovrà procedere in cooperazione con l’Inps secondo modalità stabilite d’intesa.