La Corte di Cassazione si pronuncia ancora una volta riguardo ad una controversia sorta a seguito della richiesta di rimborso dell’Irap versata da un medico.
Nell’Ordinanza n. 17986 del 13 settembre 2016, la Suprema Corte ha ricordato il principio di diritto, già affermato in precedenza, secondo il quale “ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi”.
La conclusione espressa dalla Corte di Cassazione è che non sono soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri.
Nel caso specifico, il contribuente svolgeva la propria professione di medico anche presso una struttura polifunzionale. Tale circostanza non può giustificare di per sé l’assoggettamento all’Irap.