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7 Settembre 2018

Magazzini autoportanti: il super ammortamento si applica solo in parte

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Nella Risoluzione n. 62 del 9 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione delle disposizioni in materia di “super ammortamento” ed “iper ammortamento” in riferimento ai cosiddetti “magazzini autoportanti”.

Ricordiamo che il “super ammortamento” non riguarda gli investimenti in fabbricati e costruzioni. La questione affrontata nella Risoluzione è rappresentata, quindi, dalla corretta distinzione, nell’ambito degli investimenti effettuati dai contribuenti, della componente immobiliare, suscettibile di attribuzione di rendita catastale, rispetto alla componente mobiliare, non rilevante ai fini dell’attribuzione della rendita catastale.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, precisato che gli investimenti presi in considerazione nella Risoluzione sono riconducibili ad immobili a destinazione speciale censibili in catasto nel gruppo D. Le componenti che costituiscono tali immobili sono distinguibili in diverse categorie e, in particolare, in parte sono configurabili come “costruzione” (o come elemento strutturalmente connesso ad essa o al suolo), in quanto tali da includere nella stima catastale dell’immobile, ed in parte sono riconducibili alla parte impiantistica.

I “magazzini autoportanti” sono strutture destinate allo stoccaggio di merci varie, la cui caratteristica è rappresentata dalla particolare struttura, ossia dalla scaffalatura, soggetta agli impianti automatici di movimentazione, ma anche progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante.

Le strutture che costituiscono le scaffalature dei “magazzini autoportanti” sono degli elementi veri e propri del fabbricato riconducibili alle “costruzioni”, da includere, pertanto, nella stima catastale.

Riguardo ai sistemi antincendio, si tratta di elementi strutturalmente connessi alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità. Quindi, influiscono sulla rendita catastale. La stima catastale deve comunque essere limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato.

Invece, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati costituiscono componenti riconducibili tra i macchinari, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo e, come tali, esclusi dalla stima catastale.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che possono beneficiare del “super ammortamento” e dello “iper ammortamento” le sole componenti impiantistiche dei “magazzini autoportanti”, ossia quelle componenti che sono escluse dalla determinazione della rendita catastale, secondo i criteri sopra indicati.

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