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Novità Irpef - Ires
30 Novembre 2018

L’opzione per il regime di BRANCH EXEMPTION è irrevocabile

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L’Agenzia delle Entrate ha enunciato un principio di diritto (principio di diritto n. 13 del 28 novembre 2018) riguardo al regime di “BRANCH EXEMPTION”.

L’opzione per il regime in questione è irrevocabile. Così prevede espressamente il comma 2 dell’articolo 168-ter del TUIR.

La scelta in proposito, esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, è espressione di una manifestazione di volontà. La dichiarazione assume, quindi, nella relativa parte, il valore di atto negoziale. In quanto manifestazione di volontà, può essere rettificata soltanto in presenza di dolo, violenza o errore.

In particolare, l’errore è un vizio della volontà che deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non deve riguardare le ragioni della scelta del contribuente, ossia le finalità che hanno spinto il contribuente medesimo ad assumere determinati comportamenti.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia. Secondo tale giurisprudenza, ai fini della modificabilità della dichiarazione nella parte nella quale si presenta come espressione della manifestazione di volontà negoziale del contribuente, l’errore non deve riguardare i motivi della scelta operata in sede di dichiarazione, ossia la valutazione della convenienza fiscale di tale scelta, sulla base di elementi sopravvenuti. L’errore, si ricorda ancora, deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità ed anche della riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria, che è la destinataria della manifestazione di volontà espressa nella dichiarazione.

Qualora, quindi, venga presentata una dichiarazione integrativa “a sfavore” con integrazione dei versamenti dovuti, così da ripristinare la modalità ordinaria di tassazione degli utili e delle perdite della stabile organizzazione estera fin dal momento della sua costituzione, con conseguente venir meno di tutti i benefici eventualmente derivanti dall’esercizio dell’opzione per l’esenzione, non si può parlare della correzione di un errore. Tale comportamento del contribuente, invece, si presenta come una revoca vera e propria della volontà negoziale manifestata validamente in precedenza.

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