L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 92 del 20 ottobre 2014, ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello da una società per azioni in liquidazione, riguardo alla trasformazione di DTA (Imposte differite attive) in credito d’imposta in occasione, appunto, di una liquidazione volontaria.
Nella Risoluzione, è richiamata la disposizione contenuta all’articolo 2, comma 56-ter, del Decreto Milleproroghe, che prevede l’estensione della disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta (sia nell’ipotesi di perdita di esercizio, che nell’ipotesi di perdita fiscale) anche ai soggetti in liquidazione volontaria.
La disposizione predetta si riferisce alla trasformazione di DTA iscritte fino all’ultimo bilancio approvato prima di entrare nella fase di liquidazione volontaria. Non riguarda, quindi, le eventuali DTA che si siano generate successivamente alla data di inizio della liquidazione volontaria.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il periodo di gestione di una società compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della fase di liquidazione è un periodo di gestione ordinaria, nel quale l’azienda continua a costituire un complesso economico funzionante, i cui criteri di valutazione continuano ad essere quelli di un’impresa in funzionamento.
Il nostro codice civile prevede che gli amministratori della società predispongano un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.
Il rendiconto sulla gestione ha la forma ed il contenuto di un bilancio di esercizio infra-annuale ed affluisce nel primo bilancio intermedio di liquidazione. E’ soggetto, quindi, all’approvazione dell’assemblea dei soci. Inoltre, ha rilevanza anche fiscale.
Pertanto, si deve ritenere che tale rendiconto sia assimilabile ad un bilancio vero e proprio, ai fini della trasformazione delle DTA prevista dell’articolo 2, comma 56, del Decreto milleproroghe.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che le DTA iscritte, secondo corretti principi contabili, nel rendiconto sulla gestione predisposto dagli amministratori sono rilevanti nell’ambito della trasformazione ammessa in caso di perdita di esercizio.
Inoltre, rilevano ai fini della trasformazione, nell’ipotesi di perdita fiscale, anche le variazioni in diminuzione corrispondenti alla quota delle svalutazioni dei crediti, operate nei periodi d’imposta precedenti, che concorrono alla formazione del reddito imponibile relativo all’ultimo periodo di gestione prima della liquidazione.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che l’iscrizione delle DTA nel rendiconto sulla gestione è una condizione necessaria, ma non sufficiente affinché operi la trasformazione in credito d’imposta.
E’, altresì, necessario che le DTA siano iscritte a fronte di un componente negativo deducibile, ai fini delle imposte sui redditi, in più periodi d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, in riferimento al caso sottoposto alla sua attenzione, negato che la svalutazione di crediti, iscritta nel rendiconto sulla gestione predisposto dagli amministratori, in quanto componente negativo integralmente deducibile nel periodo d’imposta compreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 1° ottobre 2013 (data di inizio della liquidazione), sia idonea a generare DTA convertibili in credito d’imposta.