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Novità Irpef - Ires
17 Gennaio 2015

Legge di Stabilità per il 2015: le novità in materia di Irap

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La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha introdotto diverse novità con riferimento all’Irap.

In particolare, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, sarà integralmente deducibile la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni già spettanti ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, commi 1, lettera a (i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; le deduzioni forfetarie ed i contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; le spese per gli apprendisti, i disabili, il personale assunto con contratti di formazione e lavoro ed il personale addetto alla ricerca ed allo sviluppo), 1-bis (le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, per le imprese autorizzate all’autotrasporto delle merci), 4-bis.1 (la deduzione prevista per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta, fino ad un massimo di cinque, per le imprese con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiore nel periodo d’imposta a 400.000 Euro) e 4-quater (la deduzione per i soggetti che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato).

La deduzione riguarda tutti i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, ossia le società di capitali e gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le persone fisiche, le società semplici ed equiparate, i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 Euro, che si avvalgono del regime speciale Iva.

Per i produttori agricoli e per le società agricole, inoltre, la deduzione in questione è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d’imposta, purché abbia lavorato almeno 150 giornate ed il contratto abbia una durata almeno triennale.

Inoltre, sempre a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, a tutti i soggetti Irap come sopra individuati che non si avvalgono di lavoratori dipendenti spetta un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione con modello F24, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 % dell’imposta lorda.

Con la Legge di Stabilità per il 2015 sono state, infine, abrogate le disposizioni che prevedevano, dal 2014, la riduzione del 10 % delle aliquote Irap.

 

 

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