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17 Ottobre 2014

Legge di Stabilità 2015: introdotto un nuovo regime fiscale agevolato in sostituzione di quelli ora esistenti

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Il 15 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per il 2015).

In particolare, l’articolo 9 del disegno di legge prevede un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Per poter usufruire del nuovo regime fiscale, occorrerà, nell’anno precedente:

conseguire ricavi o percepire compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato alla Legge di Stabilità, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;

sostenere spese per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 Euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori;

il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare i 20.000 Euro.

Coloro che iniziano una nuova attività d’impresa, un’arte o una professione possono avvalersi del regime in questione comunicandolo nella dichiarazione di inizio attività. Dichiareranno, in particolare, di presumere la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per accedere al regime agevolato.

L’applicazione del nuovo regime è comunque escluso per le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito; per i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 % del reddito complessivamente prodotto; per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR od a società a responsabilità limitata.

Per i soggetti che potranno avvalersi di tale nuovo regime fiscale agevolato, è prevista la determinazione del reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, nella misura indicata nell’allegato alla Legge di Stabilità, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Sul reddito imponibile si applica, poi, un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15 %.

Inoltre, per il periodo d’imposta nel quale l’attività è iniziata e per i due successivi, il reddito viene ridotto di un terzo, a condizione che:

– il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

– l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione;

– qualora si prosegua l’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e dei compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti fissati per poter beneficiare del regime in questione.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’Iva.

I ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non saranno assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine, i contribuenti dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito al quale le somme si riferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Inoltre, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano tale regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

I contribuenti assoggettati a tale regime fiscale non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, dovranno indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

I contribuenti che applicano tale regime di determinazione del reddito possono comunque, poi, optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito secondo le modalità ordinarie. L’opzione in questione è valida per almeno un triennio e deve essere comunicata nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il regime forfetario cessa di essere applicato a partire dall’anno successivo a quello nel quale viene meno una delle condizioni richieste per beneficiare del regime o si verifica una delle ipotesi nelle quali è esclusa l’applicabilità del regime medesimo.

Non è più prevista una durata massima di applicazione del regime agevolato.

Infine, i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime fiscale, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore. Nel testo di legge, è previsto, però, che, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno approvati i modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, saranno individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, alcuni peculiari obblighi informativi relativi all’attività svolta.

Con la Legge di Stabilità 2015, vengono abrogate le disposizioni di legge che regolano i regimi fiscali agevolati ora in vigore, ossia il regime delle nuove iniziative imprenditoriali, il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del Decreto Legge n. 98 del 2011.

Coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla nuova normativa per poter beneficiare del regime forfetario e che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, si avvalgono dei regimi fiscali che verranno abrogati, applicano automaticamente il regime forfetario, salvo l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Inoltre, i soggetti che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, si avvalgono del regime fiscale di vantaggio o del regime delle nuove iniziative imprenditoriali, possono applicare, se in possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa, i particolari regimi per la determinazione del reddito (riduzione di un terzo del reddito imponibile) per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

Coloro, poi, che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, si avvalgono del regime fiscale di vantaggio, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Infine, nella Legge di Stabilità, si rinvia a Decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’emanazione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto. Con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, poi, saranno stabilite le modalità applicative.

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