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20 Settembre 2019

Lavoro autonomo e lavoro dipendente con la stessa azienda: sì al regime forfettario se non vi sono modifiche sostanziali

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo al regime forfettario e, in particolare, alle cause ostative alla sua applicazione.

La contribuente che si è rivolta all’Agenzia delle Entrate è una dentista che opera come libera professionista ed esercita in parte la sua attività in collaborazione con un’Azienda Sanitaria, inizialmente grazie ad un contratto d’opera.

L’istante ha precisato che nel 2017, con un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, è stato intimato a tale Azienda Sanitaria di assumere i lavoratori esclusivamente con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato. Pertanto, i contratti di collaborazione in scadenza sono stati trasformati, in occasione del rinnovo, in contratti di lavoro dipendente di durata variabile e riguardo a tale trasformazione i lavoratori non hanno avuto alcuna possibilità di intervenire. I contratti d’opera ancora validi sono rimasti tali e lo saranno fino alla loro scadenza.

La contribuente istante si trova, quindi, dal 2017, ad avere due tipi di rapporto di lavoro con l’Azienda Sanitaria: i contratti d’opera come lavoratrice autonoma per lo svolgimento del servizio odontoiatrico festivo e prefestivo, con scadenza nel 2019; i contratti di lavoro dipendente di varia durata.

Il dubbio sollevato all’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità di considerare come causa ostativa all’applicazione del regime forfettario il passaggio da un rapporto di collaborazione ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, come avvenuto nella sua situazione specifica. L’istante ha evidenziato in proposito che la doppia tipologia di rapporto di lavoro con la Asl era preesistente all’entrata in vigore della nuova normativa in materia di cause ostative all’applicazione del regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 382 del 16 settembre 2019, ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2019 ha previsto che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che, in una Circolare del 10 aprile 2019, ha già precisato che nell’ipotesi nella quale il contribuente, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa sulle cause ostative, conseguiva sia redditi di lavoro autonomo, sia redditi di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro, non opera la causa ostativa in questione se i due rapporti di lavoro persistono senza delle modifiche sostanziali durante il periodo di tempo da prendere in considerazione.

Nel caso specifico, non vi è stata alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che possa giustificare l’operatività della causa ostativa e l’assetto negoziale è rimasto immutato rispetto a quello preesistente all’introduzione della nuova causa ostativa. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, riconosciuto, sulla base di quanto dichiarato dall’istante, che il duplice rapporto di lavoro che la contribuente aveva con l’Azienda Sanitaria già prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2019 non ha subito alcuna modifica sostanziale e continua a persistere.

Quindi, può affermarsi che non opera la causa ostativa e che l’istante può continuare ad applicare il regime forfettario, purché naturalmente sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, nel 2020, a seguito della scadenza dei contratti d’opera sottoscritti dall’istante e della conversione dei relativi rapporti di lavoro in rapporti di lavoro dipendente, i relativi redditi non potranno più essere assoggettati al regime forfettario.

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