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16 Aprile 2021

Lavoratori impatriati: ecco i codici per versare quanto dovuto in caso di proroga del regime

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Con la Risoluzione n. 27 del 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare  per effettuare il versamento, tramite modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”, degli importi richiesti per l’adesione al regime speciale agevolato previsto dal Decreto Legislativo n. 147 del 2015 per i lavoratori impatriati.

In realtà, si tratta del versamento degli importi dovuti in occasione dell’esercizio dell’opzione per la proroga di tale regime agevolato.

Nella Risoluzione è, infatti, ricordato che il Decreto Legge n. 34 del 2019 ha modificato la disciplina in materia prevedendo la possibilità della proroga per ulteriori cinque periodi d’imposta del regime agevolato per i lavoratori impatriati. Per la proroga è richiesto il versamento del 10 % o del 5 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione per la proroga. In particolare, il versamento degli importi dovuti per esercitare l’opzione deve avvenire mediante il modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione. Gli importi devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Nel caso di soggetti per i quali il periodo in questione si è concluso il 31 dicembre 2020, il versamento deve essere effettuato entro 180 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento di attuazione.

I codici tributo istituiti sono:

  • il codice “1860” per il versamento dell’importo dovuto, pari al 10 %, per l’adesione al regime agevolato previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, lett. a), del Decreto Legge n. 34 del 2019;
  • il codice “1861” per il versamento dell’importo dovuto, pari al 5 %, per l’adesione al regime agevolato previsto all’articolo 5, comma 2-bis, lett. b), del Decreto Legge n. 34 del 2019.

In sede di compilazione del modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”, devono essere indicati nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore che esercita l’opzione per l’adesione al regime agevolato. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del datore di lavoro al quale il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; nel campo “codice”, il codice tributo da inserire; nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione; nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

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