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5 Marzo 2021

Regime speciale per i lavoratori impatriati: le regole per l’opzione per il prolungamento

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione per la proroga, da parte di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi, del regime previsto per i “lavoratori impatriati”.

Ricordiamo che, secondo quanto disposto dalla normativa in materia, il regime agevolato destinato ai “lavoratori impatriati” può essere prorogato per ulteriori cinque periodi d’imposta con una tassazione del 50 % del reddito o del 10 % in presenza di determinati requisiti.

Secondo quanto disposto all’articolo 1 del Provvedimento del 3 marzo 2021, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime fiscale agevolato previsto per i “lavoratori impatriati” possono optare per l’applicazione del prolungamento di tale regime.

L’opzione deve essere esercitata attraverso il versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 10 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto del regime agevolato, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto, al momento dell’esercizio dell’opzione, ha un figlio ancora minorenne, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un immobile di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento nel nostro Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento. E’ precisato che l’unità immobiliare in questione può essere acquistata direttamente dal lavoratore o anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

L’esercizio dell’opzione può avvenire anche attraverso il versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 5 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto del regime agevolato, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto, al momento dell’esercizio dell’opzione, ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo, ed è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento nel nostro Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento. Anche in questo caso, l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

L’importo deve essere versato mediante modello di pagamento F24, senza possibilità di avvalersi della compensazione. Con una successiva Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate provvederà a istituire il codice tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione di tale modello di pagamento.

L’importo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime agevolato. Nel caso di soggetti per i quali il primo periodo di fruizione del regime agevolato si è concluso il 31 dicembre del 2020, il versamento ai fini dell’opzione per il prolungamento potrà essere effettuato entro 180 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento del 3 marzo 2021.

In tale Provvedimento è, altresì, stabilito che, ai fini dell’applicazione del prolungamento del regime agevolato, i lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime agevolato e, nel caso di lavoratori per i quali tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento. Nella richiesta scritta devono essere inserite una serie di informazioni.

I lavoratori autonomi, invece, possono comunicare l’opzione per il prolungamento dell’applicazione del regime agevolato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento previsto, appunto, per l’esercizio dell’opzione.

I sostituti d’imposta devono operare le ritenute sul 50 % delle somme e dei valori imponibili, nel caso di lavoratori che, al momento dell’esercizio dell’opzione, abbiano comunicato di avere almeno un figlio minorenne o di essere divenuti proprietari dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei termini previsti dalla normativa. I sostituti d’imposta operano, invece, ritenute limitatamente al 10 % del reddito imponibile nel caso di lavoratori che, al momento dell’esercizio dell’opzione, abbiano comunicato di avere almeno tre figli minorenni o a carico e di essere divenuti proprietari dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Le ritenute devono essere operate sulle somme ed i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di prolungamento del regime agevolato.

Alla fine dell’anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti d’imposta devono effettuare il conguaglio tra le ritenute già operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alle percentuali suddette, corrisposto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Queste regole relative agli adempimenti dei sostituti d’imposta non trovano, però, applicazione nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.

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