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27 Aprile 2018

Lavoratori contro-esodati e impatriati: ecco come recuperare le maggiori imposte versate per il 2016

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2018, sono state definite le modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il 2016 dai lavoratori che hanno esercitato l’opzione per il regime dei “lavoratori impatriati”.

Ricordiamo che tale regime è stato introdotto dal “Decreto internazionalizzazione” del 2015 (articolo 16). L’applicazione di tale regime comporta che il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel nostro territorio concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 % del suo ammontare per il 2016 ed al 50 % del suo ammontare a partire dal 2017.

La disciplina che regolava tale regime prevedeva che i soggetti, ai quali era applicabile la Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 (cosiddetti lavoratori “contro-esodati”) e che si erano trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, fossero soggetti alle regole della medesima Legge n. 238/2010 per il 2016 ed il 2017 e, in alternativa, potessero optare per il nuovo regime agevolativo destinato ai “lavoratori impatriati” per il quinquennio 2016 – 2020.

Successivamente, il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 ha stabilito che la predetta opzione possa produrre effetti per il quadriennio 2017 – 2020 (invece del quinquennio 2016 – 2020), mentre per il 2016 restano applicabili soltanto le disposizioni della Legge n. 238/2010, con conseguente assoggettamento a tassazione dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa nella misura del 20 %, in caso di donne, e nella misura del 30 %, in caso di uomini, invece dell’assoggettamento alla maggiore tassazione sulla base imponibile del 70 % (prevista, come detto, per i “lavoratori impatriati”). Le maggiori imposte eventualmente versate da coloro che hanno esercitato (sulla base della precedente disciplina) l’opzione per il nuovo regime agevolativo fin dal 2016 possono essere oggetto di restituzione.

E’ intervenuto, quindi, il Provvedimento del 20 aprile 2018 che prevede, appunto, che i lavoratori che nel 2016 hanno versato maggiori imposte possano recuperarle:

  • mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, qualora abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016;
  • mediante la presentazione di un’istanza di rimborso in carta libera all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per il 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata. Un modello dell’istanza è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento, è precisato, infine, che si considerano comunque valide le istanze di rimborso presentate precedentemente alla pubblicazione del Provvedimento medesimo.

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