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Novità Irpef - Ires
11 Dicembre 2015

Irap: l’esistenza di attrezzature e locazioni finanziarie non comporta di per sé l’obbligo per il professionista di versare l’Irap

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 24670 del 3 dicembre 2015, ha dato ragione al contribuente che aveva impugnato gli avvisi di accertamento che gli erano stati notificati, in riferimento, in particolare, all’Irap non versata.

Il contribuente sosteneva di essere un libero professionista privo di autonoma organizzazione e, quindi, non tenuto a versare l’imposta in questione.

La Commissione Tributaria Regionale aveva dato rilevanza, ai fini del riconoscimento della legittimità degli avvisi di accertamento, alla circostanza che nell’attività professionale svolta dal contribuente vi era una consistente componente capitalistica (costose attrezzature tecniche ed ammontare considerevole delle locazioni finanziarie).

In sede di impugnazione, il professionista aveva evidenziato che gli elementi che la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto presupposti dell’autonoma organizzazione, ai fini dell’Irap, in realtà erano semplicemente indici dell’esistenza dell’auto-organizzazione, ossia si trattava di mezzi idonei a costituire un ausilio dell’attività personale del professionista.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le ragioni del contribuente. A tal proposito, la Suprema Corte ha richiamato il proprio costante orientamento secondo il quale, in tema di Irap, l’esistenza di un’autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.

Tale autonoma organizzazione, quindi, è riscontrabile in tutti quei casi nei quali il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui o impieghi nell’organizzazione dei beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività. Costituisce indice di tale eccedenza, tra l’altro, la deduzione dei relativi costi, ai fini dell’Irpef o dell’Iva.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, affermato che la semplice enunciazione dell’esistenza di una componente capitalistica nell’attività del contribuente non è sufficiente per presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’Irap.

La causa è stata, quindi, rinviata al Giudice di secondo grado che, in diversa composizione, dovrà riesaminarla, applicando correttamente i principi in materia.

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