La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15020 del 2 luglio 2014, ha accolto il ricorso proposto da un commercialista contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che gli aveva negato il diritto al rimborso dell’Irap versata.
In particolare, il contribuente contestava che i Giudici di secondo grado avevano dedotto l’esistenza di un’autonoma organizzazione da una situazione nella quale il professionista operava da solo, senza collaboratori o dipendenti, servendosi soltanto di pochi beni, come un computer, il mobilio per l’ufficio ed un’autovettura ad uso promiscuo, e ricorrendo soltanto saltuariamente, per competenze estranee al proprio lavoro, ad altri professionisti con studio separato e diverso da quello del contribuente.
La Corte di Cassazione, richiamando il proprio orientamento consolidato in materia di Irap, ha ritenuto fondate le ragioni del contribuente ed ha, quindi, accolto il suo ricorso introduttivo.