Nella Sentenza n. 11327 del 31 maggio 2016, la Sezione tributaria civile della Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo ad una controversia avente ad oggetto l’istanza di rimborso dell’Irap versata da uno studio legale associato negli anni 1998, 1999 e 2000.
La Commissione Tributaria Regionale, confermando la pronuncia di primo grado, aveva escluso l’esistenza del presupposto impositivo dell’imposta, dal momento che nello studio associato mancavano “elementi organizzativi pregnanti”, come l’impiego di ingenti capitali e la gestione del personale, così come mancavano significativi spese e costi di gestione ed i beni strumentali erano di modesto valore.
La Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, annullando la Sentenza della CTR. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce una circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, anche se non di particolare rilevanza economica, e dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, così da ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.
Quindi, il reddito dello studio associato deve essere assoggettato ad Irap, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Nel caso specifico, la Commissione Tributaria Regionale, secondo la Cassazione, aveva escluso l’applicabilità dell’Irap senza indicare alcun elemento rilevante che potesse dimostrare che il reddito dello studio associato derivasse dal solo lavoro professionale dei singoli associati. D’altra parte, l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato che lo studio disponeva di un appartamento di proprietà, nel quale era svolta l’attività professionale, e che vi erano state spese per beni strumentali di un valore di oltre 30.000 Euro e per collaboratori.
La pronuncia di secondo grado è stata, pertanto, cassata e la controversia è stata rinviata ad altra sezione della CTR, affinché esamini nuovamente le risultanze processuali alla luce dei principi suddetti.