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Novità Irpef - Ires
18 Dicembre 2015

Indennità di rischio erogata al lavoratore: è assoggettata ad Irpef

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 25080 dell’11 dicembre 2015, si è pronunciata riguardo ad una controversia relativa all’assoggettabilità a ritenuta di somme versate dalla datrice di lavoro al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per rischio radiologico.

La Commissione Tributaria Regionale aveva evidenziato che le somme in questione erano state espressamente liquidate dal Tribunale Amministrativo a titolo di ristoro ed a compensazione del danno all’integrità fisica dei lavoratori conseguente all’esposizione a fonti radiogene.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che, invece, tali somme erano state percepite a titolo di indennità sostitutiva del congedo non goduto per riposo compensativo e, quindi, avevano la stessa natura lavorativa dei diritti che andavano a sostituire. Trovava applicazione, pertanto, la regola generale secondo la quale sono tassabili tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro. Inoltre, sia il contratto di lavoro collettivo, che le norme che avevano istituito tale indennità si riferivano a corresponsioni “al lordo”, lasciando così intendere che, sugli importi erogati, si doveva effettuare la ritenuta d’imposta.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le ragioni esposte dall’Agenzia delle Entrate.

In primo luogo, la Cassazione ha ricordato che non compete certamente al Giudice amministrativo di qualificare la natura delle attribuzioni pecuniarie, per le finalità fiscali che sono qui oggetto di interesse.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che la natura risarcitoria di un’attribuzione patrimoniale può essere riferita soltanto a somme che costituiscono reintegrazione di un’utilità patrimoniale preesistente. Non è questo il caso, dal momento che le attribuzioni patrimoniali percepite spettavano al lavoratore in virtù di un contratto collettivo o per legge e, quindi, a titolo sicuramente diverso dalla pura reintegrazione del patrimonio colpito.

Secondo la Cassazione deve, pertanto, trovare applicazione al caso concreto il principio generale, affermato nella propria giurisprudenza, secondo il quale, in tema di imposte sui redditi di lavoro dipendente, al fine di poter negare l’assoggettabilità ad Irpef dell’erogazione economica effettuata in favore del lavoratore dal datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa erogazione non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro. Se ciò non viene escluso, l’erogazione, in base all’interpretazione della concreta volontà delle parti, non deve trovare la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, ossia successivi all’interruzione o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, sicuramente le somme percepite dal lavoratore, come indennità, trovavano la propria causa nel rapporto di lavoro e non erano state attribuite in sostituzione di altra tipologia di reddito. Pertanto, l’indennità doveva concorrere alla formazione della base imponibile.

La Corte di Cassazione ha, in conclusione, annullato la pronuncia di secondo grado ed ha deciso anche nel merito, rigettando definitivamente il ricorso del contribuente contro il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria (silenzio-rifiuto nei confronti dell’istanza del contribuente di rimborso dell’Irpef per le ritenute subite).

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