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22 Gennaio 2021

Indennità di cassa integrazione: assoggettata a ritenuta Irpef anche se erogata a ex dipendente

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Il datore di lavoro deve operare le ritenute d’acconto Irpef sulle somme erogate agli ex dipendenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro? Questo il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate.

La società istante opera nel settore del noleggio di autocarri ed altri veicoli pesanti e, a seguito della sospensione dell’attività dovuta all’emergenza Coronavirus, ha messo in cassa integrazione i propri dipendenti. Ora, in virtù delle nuove disposizioni del Decreto “Cura Italia”, la cassa integrazione è stata canalizzata attraverso il Fondo di Solidarietà Bilaterale e la Regione ed è prevista l’erogazione dell’indennità di cassa integrazione non direttamente al dipendente, ma all’azienda tramite una somma complessiva lorda.

Inoltre, le indennità relative ai mesi di maggio e giugno del 2020 sono state corrisposte in ritardo, ad ottobre del 2020. Questo ha comportato che le indennità sono state in parte corrisposte a lavoratori che avevano già cessato il rapporto di lavoro con la società istante, a seguito delle proprie dimissioni o per scadenza naturale del loro contratto di lavoro.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di assolvimento degli adempimenti fiscali connessi all’erogazione dell’indennità di cassa integrazione in questi casi. In particolare, l’istante ha evidenziato che non è più datrice di lavoro; che le somme erogate, in caso di mantenimento del rapporto di lavoro, avrebbero dovuto essere assoggettate a ritenuta Irpef; che i percettori di tali somme non sono più dipendenti dell’azienda; che non esiste una norma specifica che possa fornire la disciplina di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 47 del 19 gennaio 2021, ha ricordato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 individua i soggetti che assumono la qualifica di sostituti d’imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente, ossia coloro che sono obbligati al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni ad essi riferibili. Rientrano nei soggetti che possono assumere la qualifica di sostituti d’imposta anche le società in nome collettivo e la società istante è proprio una società in nome collettivo.

I sostituti d’imposta che corrispondono le somme ed i valori previsti all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Pertanto, in virtù di questa regola, il sostituto d’imposta deve effettuare la ritenuta ogni volta che corrisponde somme e valori indicati all’articolo 51 del TUIR, ossia somme e valori comunque riconducibili al rapporto di lavoro, anche se corrisposti in favore di soggetti che non sono propri dipendenti.

Devono essere assoggettate alla ritenuta Irpef tutte le elargizioni che trovano la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, anche se la corresponsione avviene successivamente alla cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche dei chiarimenti forniti in precedenza con riferimento ai premi erogati dagli sponsor ai membri di una squadra. I premi, in quanto obiettivamente riconducibili ai redditi di lavoro dipendente, devono essere assoggettati dallo sponsor a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef. Quindi, anche se le somme sono corrisposte da un soggetto terzo, devono essere assoggettate a ritenuta, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro dipendente.

Pertanto, con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, quest’ultima è tenuta ad effettuare le ritenute a titolo di acconto Irpef sulle somme da erogare ai propri ex dipendenti a titolo di cassa integrazione. Dovrà, quindi, versare le ritenute, certificare gli emolumenti e presentare il modello 770.

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