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Novità Irpef - Ires
18 Aprile 2014

Indennità chilometriche per gli sportivi dilettanti: a determinate condizioni, non concorrono alla formazione del reddito

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Nella Risoluzione n. 38 dell’11 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare al percettore delle indennità chilometriche erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il legislatore ha ricompreso le somme percepite per l’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche nella categoria dei redditi diversi.

Per la determinazione del reddito imponibile, inoltre, il legislatore fiscale ha previsto un regime di favore. In particolare, non concorrono a formare reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale.

Quindi, anche le indennità chilometriche, percepite dagli sportivi dilettanti come rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività, mediante un proprio mezzo di trasporto, non concorrono a formare reddito se le spese sono documentate e sono sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale.

Se, invece, le indennità sono percepite in occasione di prestazioni effettuate all’interno del territorio comunale o le relative spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono, comunque, alla formazione del reddito fino alla franchigia dei 7.500 Euro, calcolati considerando tutte le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi percepiti.

Inoltre, è stato precisato che le indennità chilometriche, per essere considerate abbinate a spese adeguatamente documentate, devono essere quantificate in base al tipo di veicolo ed alla distanza percorsa.

Si considerano prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale, quelle effettuate al di fuori del territorio del Comune nel quale lo sportivo che percepisce l’indennità chilometrica ha la propria residenza o nel quale dimora abitualmente.

Non assume rilevanza la sede dell’ente erogatore dell’indennità.

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