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Novità Irpef - Ires
9 Gennaio 2016

Imponibile il rimborso spese per i medici specialisti ambulatoriali che esercitano in luogo diverso da quello di residenza

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Nella Risoluzione n. 106 del 21 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello relativa al trattamento fiscale da riservare al “rimborso spese di accesso“, corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati che svolgono il loro incarico in un ambulatorio situato in un Comune diverso da quello di residenza.

Il dubbio sul corretto trattamento fiscale da applicare è sorto a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione dell’aprile 2015 che ha riconosciuto natura risarcitoria, e non retributiva, a tali “rimborsi spese”, con conseguente esclusione della imponibilità Irpef.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la regola generale applicabile al reddito di lavoro dipendente prevede l’imponibilità di tutte le somme ed i valori comunque percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

Con riferimento specifico agli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di lavoro, è prevista la non imponibilità soltanto delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo rivolte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi. Tutte le altre somme corrisposte in questo ambito ai lavoratori sono imponibili.

A tal proposito, è stato ricordato che l’Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che anche eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate a tassazione, così come eventuali rimborsi al lavoratore dei biglietti o delle tessere di abbonamento per il trasporto.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede un regime di favore in caso di trasferte o missioni del lavoratore (i rimborsi delle spese di viaggio e di trasporto corrisposti dal datore di lavoro al proprio dipendente non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente), ma si tratta di ipotesi diverse da quelle qui prese in esame. In quei casi, infatti, il lavoratore si sposta dalla propria sede di lavoro al luogo di trasferta o missione, su incarico ed esclusivo interesse del datore di lavoro. Lo spostamento dalla casa di residenza al luogo di lavoro, invece, avviene fuori dall’orario di lavoro e da un luogo (l’abitazione del lavoratore) comunque scelto dal lavoratore medesimo.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che sono esenti da imposizione le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni derivanti da invalidità permanente o da morte e non è questo il caso. Le altre indennità devono essere considerate redditi della stessa categoria dei redditi sostituiti o perduti.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del dicembre 2015 è, quindi, che il riconoscimento della non imponibilità del rimborso spese in questione sarebbe in contrasto con la normativa in materia. L’Agenzia delle Entrate ha anche evidenziato che la pronuncia della Cassazione sopra richiamata rimane isolata.

Il rimborso previsto per i medici specialisti ambulatoriali è, pertanto, imponibile. Se, poi, il lavoratore è autorizzato a recarsi dalla propria residenza al luogo di missione, e non al luogo di lavoro, sarà applicabile il particolare regime previsto per le missioni e le trasferte dei dipendenti.

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