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23 Aprile 2021

Il premio di 100 Euro per i lavoratori dipendenti non riguarda il lavoro all’estero

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le è stato posto riguardo all’applicabilità del premio di 100 Euro previsto dal Decreto “Cura Italia” per i dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo del 2020, nel caso di personale dipendente che presta la propria attività all’estero.

A presentare l’istanza di interpello è un Ministero presso la cui Rappresentanza all’estero prestano servizio, oltre al personale di ruolo, anche degli impiegati a contratto residenti nello Stato estero nel quale vengono assunti. Gli impiegati a contratto si distinguono in impiegati con contratto regolato dalla legge italiana ed impiegati con contratto regolato dalla legge straniera. Ai primi si applicano le norme della contrattazione collettiva italiana, mentre ai secondi si applicano, a prescindere dal Paese estero nel quale prestano servizio, le disposizioni speciali inserite nel titolo sesto del D.P.R. n. 18 del 1967 che prevedono una tutela minima di derivazione italiana, salvo applicazione della legge locale per ciò che non è espressamente previsto e nei casi di disciplina locale più favorevole al lavoratore o di disposizioni a carattere imperativo non derogabili per via contrattuale.

Riguardo ai lavoratori a contratto il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge italiana, generalmente trova applicazione il regime fiscale dello Stato che eroga le retribuzioni e, quindi, dello Stato italiano, salvo che le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero prevedano l’assoggettamento a tassazione nel Paese estero.

In base al sistema fiscale italiano, si considera reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini Irpef il 50 % della retribuzione percepita (articolo 51, comma 8, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Nel caso in cui gli impiegati sono soggetti ad imposizione nel Paese estero, la base imponibile fiscale varia a seconda della legislazione di ciascun Paese.

L’istante ha precisato che, indipendentemente dal regime fiscale applicato, il personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge italiana è iscritto alle forme di previdenza erogate dall’Inps, con versamento dei contributi sull’intera retribuzione percepita.

Anche per gli impiegati a contratto il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge del Paese estero trova applicazione la regola generale dell’assoggettamento al regime fiscale italiano, salvo che la convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese estero preveda l’assoggettamento alle norme fiscali di tale Paese. Se trova applicazione il regime fiscale italiano, il reddito di lavoro imponibile è calcolato sulla base dell’articolo 51, comma 8, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Nel caso in cui, invece, opera l’assoggettamento al regime fiscale del Paese estero, la base imponibile ai fini fiscali varia a seconda della legislazione di ciascun Paese.

Il Ministero istante ha, quindi, ricordato che il Decreto “Cura Italia” ha previsto il riconoscimento ai lavoratori dipendenti, al ricorrere di determinati presupposti, di un premio di 100 Euro in base al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo del 2020.

Il quesito riguarda l’applicabilità di tale premio anche agli impiegati a contratto assunti negli uffici diplomatici-consolari all’estero, indipendentemente dal regime fiscale e previdenziale applicato. Un sindacato, infatti, ha avanzato la richiesta di corresponsione del premio in questione anche a tali lavoratori.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 271 del 20 aprile 2021, ha evidenziato che il premio di 100 Euro erogato ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno sopportato il disagio di recarsi presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo del 2020 rientra nell’ambito delle misure adottate per affrontare l’emergenza Coronavirus.

E’ stato già chiarito in precedenza che il bonus in questione non spetta ai dipendenti, residenti in Italia, che prestano la loro attività lavorativa all’estero. La finalità alla base della disciplina in materia è, infatti, quella di dare ristoro ai dipendenti che, nel corso del mese di marzo del 2020, hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa presso la sede di lavoro o anche in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’azienda, nonostante la situazione di emergenza sanitaria presente nel nostro Paese.

Quindi, ad esempio, non possono beneficiare del premio in questione i lavoratori che, nello stesso mese di marzo del 2020, hanno prestato la loro attività lavorativa non in presenza (in “smart working).

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che il bonus di 100 Euro previsto dal Decreto “Cura Italia” non può essere erogato agli impiegati a contratto assunti all’estero, in quanto si tratta di lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa all’estero e non nel nostro Paese.

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