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Novità Irpef - Ires
30 Ottobre 2015

Il contribuente che si trasferisce all’estero deve cancellarsi dall’Anagrafe italiana per non pagare l’Irpef

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 21970 del 28 ottobre 2015, si è pronunciata riguardo a due avvisi di accertamento notificati al contribuente in riferimento all’Irpef dovuta per gli anni 1999 e 2000.

Il contribuente sosteneva che gli accertamenti erano illegittimi, in quanto effettuati a carico di un soggetto non residente (infatti, risiedeva, nelle annualità in contestazione, in Romania).

In primo e secondo grado, veniva data ragione all’Agenzia delle Entrate. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale evidenziava che, ai fini della qualificazione di un soggetto come soggetto passivo Irpef, è decisivo il dato formale dell’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente. Nel caso specifico, era circostanza incontroversa che il contribuente non si era cancellato dall’Anagrafe italiana, in quanto attendeva di sapere quali sarebbero stati gli esiti dell’attività imprenditoriale avviata all’estero.

La Corte di Cassazione ha confermato le precedenti pronunce. Secondo la propria giurisprudenza consolidata, infatti, ai fini delle imposte dirette, le persone iscritte nelle Anagrafi della popolazione residente si considerano in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d’imposta, in Italia. Il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione all’Anagrafe di un Comune italiano.

Il ricorso proposto dal contribuente è stato, quindi, respinto e sono stati confermati gli atti impositivi. 

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