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Novità Irpef - Ires
8 Ottobre 2016

Il commercialista sindaco o amministratore di società non versa necessariamente l’Irap

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Una commercialista fa parte di uno studio associato che svolge attività di consulenza fiscale e societaria e svolge, allo stesso tempo, attività in forma individuale quale componente di organi di controllo e di amministrazione di società. In riferimento a quest’ultima attività non si avvale di dipendenti ed utilizza beni strumentali minimi strettamente necessari. Per l’attività svolta in forma associata, i ricavi vengono assoggettati regolarmente ad Irap. Per l’attività svolta in forma individuale, invece, la contribuente ha richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’Irap versata.

Si è, quindi, aperto un contenzioso e, nel procedimento dinanzi alla Commissione Tribunale Regionale, è stata data ragione alla contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, presentato ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 19327 del 29 settembre 2016, ha riconosciuto che la Commissione Tributaria Regionale, con la pronuncia impugnata, ha dato correttamente seguito all’orientamento seguito dalla Suprema Corte. In particolare, sono stati ricordati alcuni rilevanti principi in materia:

  • non ha diritto al rimborso dell’Irap il commercialista che, nello svolgimento dell’attività di sindaco, utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale;
  • il libero professionista che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione non è soggetto ad Irap per la parte di ricavo che risulta da quelle attività, se adempie alla relativa funzione senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa;
  • è legittimo il diniego del rimborso dell’Irap al dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione e svolgendo congiuntamente anche gli incarichi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, qualora non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente percepiti, a seguito del mancato assolvimento del relativo onere probatorio gravante sul contribuente.

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto, sulla base dei fatti accertati, con una motivazione congrua, che:

  • l’attività esercitata dalla contribuente in forma individuale era svolta separatamente da quella esercitata all’interno dell’associazione professionale;
  • l’attività esercitata dalla contribuente in forma individuale era svolta senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa.

La Corte di Cassazione ha, quindi, respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la pronuncia di secondo grado che riconosceva alla contribuente il diritto al rimborso dell’Irap versata per l’attività svolta individualmente.

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