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Novità Irpef - Ires
23 Ottobre 2015

Il commercialista che realizza un reddito consistente, ma si auto organizza, non deve necessariamente versare l’Irap

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 20359 del 9 ottobre 2015, si è pronunciata riguardo al diniego di rimborso dell’Irap versata da un professionista esercente l’attività di ragioniere commercialista.

La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello presentato dal contribuente, sostenendo che questi, per il solo fatto di svolgere la sua attività con continuità, mediante una propria organizzazione e con un reddito consistente realizzava il presupposto dell’Irap dell’autonoma organizzazione.

La Corte di Cassazione ha, invece, dato ragione al contribuente.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato che la nozione di autonoma organizzazione proposta dalla CTR è una nozione in contrasto con gli indirizzi interpretativi costanti della Corte medesima. Secondo i Giudici di secondo grado, infatti, la nozione di autonoma organizzazione coinciderebbe con quella di auto organizzazione, così che tutti i lavoratori autonomi presenterebbero tale requisito, in quanto non rispondono ad alcuno delle loro scelte organizzative (a differenza dei lavoratori dipendenti o dei lavoratori coordinati e continuativi).

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, invece, affinché si possa parlare effettivamente di autonoma organizzazione, non è sufficiente che il lavoratore autonomo sia responsabile dell’organizzazione della propria attività, ma è anche necessario che impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività o che si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.

Il ricorso proposto dal contribuente è stato, quindi, accolto e la controversia è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale affinché, in diversa composizione, valuti nuovamente, in base ai principi suddetti, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Irap.

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