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Novità Irpef - Ires
21 Gennaio 2022
3 Minuti di lettura

Gratuito patrocinio per la causa di separazione: rileva anche il reddito di cittadinanza, ma solo in parte.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione riguardante la rilevanza del reddito di cittadinanza ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.

La contribuente istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di intraprendere un procedimento di separazione personale dal marito, richiedendo il gratuito patrocinio. In particolare, l’istante risulta essere disoccupata e non intestataria di alcun immobile o bene mobile registrato. E’ beneficiaria del reddito di cittadinanza per nucleo familiare e la relativa carta è attualmente intestata al coniuge.

L’istante ha evidenziato che la disciplina del gratuito patrocinio prevede che può essere ammesso ad esso chi è titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore a 11.746,68 Euro e che, nel caso di giudizio di separazione personale, non occorre tener conto dei redditi del coniuge.

Inoltre, l’istante ha richiamato un chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in una Risposta del 30 aprile 2021 secondo il quale il reddito di cittadinanza rileva generalmente ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, ma nel giudizio di separazione tra coniugi non bisogna tener conto della somma dei redditi dei familiari conviventi, ma esclusivamente del reddito personale.

Secondo la contribuente, ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, il reddito di cittadinanza per nucleo familiare non può esserle imputato per intero, ma deve esserle imputato nella misura del 50 %, essendo un beneficio riconosciuto ad entrambi i coniugi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 31 del 19 gennaio 2022, ha ricordato la disciplina in materia di gratuito patrocinio. Secondo tale disciplina, si deve tener conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità o quando nella causa gli interessi del richiedente sono in conflitto con gli interessi degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione tra coniugi, anche consensuale.

Pertanto, nell’applicazione della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con il reddito del coniuge convivente. La sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi, infatti, rende operante la deroga prevista in materia.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, altresì, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per accedere al gratuito patrocinio, deve tenersi conto anche dei redditi che, per legge, sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Pertanto, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio, è incluso anche il reddito di cittadinanza.

La disciplina del reddito di cittadinanza prevede la possibilità di individuare la quota del reddito stesso di pertinenza di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare.

Nel caso specifico, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, nella determinazione del reddito personale andrà considerato anche il reddito di cittadinanza per la quota del 50 %, considerando come presupposto che il nucleo familiare dell’istante non è costituito da altri componenti maggiorenni oltre ai due coniugi.

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