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Novità Irpef - Ires
11 Marzo 2017

Fusione di un ente non commerciale e di una S.r.l. Le regole di tassazione delle riserve di utili

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Con la Risoluzione n. 27 del 7 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tassazione delle riserve della società incorporata in caso di fusione di una società di capitali in una fondazione.

La fondazione istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate, tramite un interpello, la propria volontà di incorporare una società a responsabilità limitata della quale detiene già il 100 % del capitale. La fondazione in questione ha come scopo principale quello di promuovere attività volte allo studio, alla ricerca, alla formazione ed all’innovazione della politica. Per il raggiungimento dei propri scopi, la fondazione, in base a quanto stabilito nel proprio statuto, può amministrare e gestire beni dei quali è proprietaria, locatrice o comodataria.

La società che l’istante intende incorporare esercita quasi esclusivamente l’attività di gestione dei beni immobili. Con la fusione, i beni immobili detenuti dalla società incorporata confluiranno nella sfera non commerciale della fondazione.

I dubbi posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano il corretto trattamento fiscale da applicare alla riserva di rivalutazione presente nel patrimonio netto della società di capitali da incorporare. Si tratta di una riserva in sospensione di imposta che, in caso di distribuzione ai soci, concorrerebbe a formare il reddito ai fini Ires della società e del socio, in quanto dividendo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso sottoposto al suo esame, trova applicazione quanto previsto nel comma 1 dell’articolo 171 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi riguardo alle riserve costituite prima di un’operazione di trasformazione eterogenea.

Secondo questa disposizione, la tassazione delle riserve di utili ed in sospensione d’imposta avviene nel momento della loro effettiva distribuzione o utilizzazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, a condizione che le stesse vengano inserite in un bilancio con indicazione della loro origine. Quindi, nel rispetto della condizione suddetta, la trasformazione in sé non determina la tassazione delle riserve di utili in capo ai soci o alla società.

Affinché venga soddisfatta tale condizione, però, il soggetto incorporante deve svolgere un’attività commerciale, perché soltanto in questo caso le riserve possono essere utilizzate per coprire le perdite d’esercizio.

Qualora, invece, come avviene nel caso specifico, il soggetto risultante dalla trasformazione (la fondazione istante) non svolga alcuna attività commerciale, la riserva in sospensione d’imposta deve essere tassata in capo alla società incorporata, per effetto della destinazione a finalità estranea all’esercizio d’impresa, mentre in capo alla fondazione saranno considerate distribuite le riserve di utili (compresa la riserva in sospensione d’imposta) nell’esercizio successivo a quello di trasformazione.

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