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14 Febbraio 2015

Forme pensionistiche complementari: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove regole sulla tassazione

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Nella Circolare n. 2 del 13 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità fiscali introdotte dall’articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con le nuove disposizioni, è stata aumentata al 20 % la misura dell‘imposta sostitutiva da applicare al risultato di gestione maturato nel periodo d’imposta dalle forme di previdenza complementare.

Inoltre, sono state modificate le modalità di determinazione della base imponibile del risultato di gestione predetto in modo tale da far in modo che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e dei Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50 %.

L’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014.

Riguardo all’ambito soggettivo di applicazione delle nuove regole di tassazione, in esso sono compresi i fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali, ed i fondi già istituiti alla data del 15 novembre 1992, ossia i cosiddetti “vecchi fondi pensione”.

Le novità normative non riguardano, invece, il patrimonio immobiliare direttamente detenuto, alla data del 28 aprile 1993, dai fondi pensione soggetti al regime di cui all’articolo 17, comma 6, del Decreto Legislativo n. 252 del 2005. Nella Circolare, è precisato che tale patrimonio continua ad essere assoggettato all’imposta sostitutiva dello 0,50 %.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che il risultato netto di gestione, sul quale deve essere applicata l’imposta sostitutiva, è costituito dalla differenza tra:

– il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche e dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta;

ed il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno.

Diversi chiarimenti sono stati forniti riguardo alla base imponibile dell’imposta sostitutiva.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, i cui redditi sono assoggettati all’aliquota agevolata del 12,50 %, e della tassazione del risultato di gestione di tali fondi pensione.

Particolari regole sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate riguardo al trattamento delle posizioni che sono state definite nel corso del 2014, per le quali, cioè, il fondo pensione abbia già effettuato il riconoscimento agli iscritti di rendimenti al netto dell’imposta sostitutiva dell’11 % o dell’11,50 %.

Inoltre, nella Circolare, è stato ricordato che l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno.

Il pagamento deve essere effettuato dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle società e dagli enti nell’ambito del cui patrimonio è costituito il fondo e, per le forme pensionistiche individuali, dalle imprese di assicurazione.

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