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Novità Irpef - Ires
30 Aprile 2020

Fondi comuni di investimento alternativi: un nuovo principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un principio di diritto in materia di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (Principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020).

Il caso specifico che ha dato origine al principio di diritto è quello di una società di gestione del risparmio che ha deliberato l’istituzione di due fondi comuni di investimento mobiliari alternativi.

Il primo fondo ha alla sua base un regolamento che prevede l’emissione di tre classi di quote che possono essere sottoscritte sia da soggetti passivi Irpef, che da soggetti passivi Ires residenti e non residenti in Italia. I soggetti che possono sottoscrivere le quote di questo fondo possono avere i requisiti richiesti per accedere alle agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative.

Il secondo fondo istituito dalla società di gestione del risparmio ha alla sua base un regolamento che prevede l’emissione di una sola classe di quote dei due comparti del quale è composto destinata alla sottoscrizione esclusivamente da parte del primo fondo.

Uno dei due comparti del secondo fondo (il comparto dedicato alle start-up ed alle piccole e medie imprese innovative) investirà principalmente in società italiane che si qualificano, appunto, come start-up innovative e come piccole e medie imprese innovative.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019, le disposizioni che erano previste in riferimento alle start-up innovative sono state estese anche agli investimenti in piccole e medie imprese innovative con specifiche caratteristiche (Piccole e Medie Imprese Innovative Ammissibili).

Nel principio di diritto è precisato che il requisito del 70 % richiesto dalla normativa affinché un OICR sia considerato come “qualificato” può essere integrato anche solo nel comparto del fondo dedicato alle start-up ed alle piccole e medie imprese innovative. Il requisito del 70 % dovrà comunque essere calcolato considerando la somma degli investimenti in start-up innovative e Piccole e Medie Imprese innovative Ammissibili effettuati dal comparto in questione.

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