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Novità Irpef - Ires
14 Aprile 2023
5 Minuti di lettura

Esclusa la tassazione Irpef per i rimborsi ai rider che usano il proprio mezzo di trasporto.

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In tema di reddito di lavoro dipendente, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante la rilevanza ai fini della tassazione Irpef del rimborso riconosciuto ai rider che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La società istante fa parte di un gruppo che opera nel settore della consegna a domicilio di cibo e che assume rider con contratti di lavoro subordinato. Alcuni rider assunti dalla stessa utilizzano il proprio mezzo di trasporto per gli spostamenti necessari all’esecuzione delle consegne. L’Accordo integrativo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali prevede a favore di tali rider un’indennità a titolo di rimborso chilometrico a copertura integrale e forfetaria dei costi sostenuti, come il carburante, i costi di manutenzione del veicolo, l’assicurazione. I criteri seguiti dall’azienda per la determinazione del rimborso chilometrico sono oggettivi.

La società istante ha evidenziato che nell’attività svolta dai rider manca una sede di lavoro fisica ed il lavoratore è in continuo movimento. Ecco, quindi, che il mezzo di trasporto è strumentale all’attività stessa, in quanto essa non potrebbe essere svolta in assenza di un veicolo (che si tratti di una bicicletta, di uno scooter o di un’automobile). La società istante ha, altresì, realizzato uno schema esemplificativo dal quale risulta il risparmio che la società stessa ottiene dalla mancata messa a disposizione di mezzi di trasporto propri per l’esecuzione delle consegne.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate dall’istante è, dunque, il seguente: le somme riconosciute a titolo di rimborso per l’utilizzo del mezzo di trasporto proprio da parte dei rider durante le consegne non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, non devono essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 290 dell’11 aprile 2023, ha ricordato il principio dell’onnicomprensività enunciato all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi secondo il quale costituiscono reddito tutte le somme ed i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

In generale, quindi, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso delle spese, costituiscono per il lavoratore stesso reddito di lavoro dipendente.

Possono, però, essere esclusi da imposizione i rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre reddito, di competenza del datore di lavoro ed anticipate dal dipendente per esigenze operative. Secondo un ulteriore approfondimento dell’Agenzia delle Entrate, non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore e le erogazioni che vengono effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Inoltre, riguardo alle modalità di determinazione dell’ammontare delle spese oggetto di rimborso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nei propri documenti di prassi, che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate dal datore di lavoro in modo forfetario possono essere escluse dalla base imponibile, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, soltanto se il criterio forfetario sia previsto dal legislatore. Se il legislatore non ha indicato un criterio, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono comunque essere individuati in base ad elementi oggettivi, che siano documentalmente accertabili, in modo tale che il relativo rimborso non concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Con riferimento al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il proprio mezzo di trasporto, invece di utilizzare un mezzo di trasporto aziendale, per svolgere l’attività lavorativa possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, possa considerarsi come non imponibile ai fini Irpef quale reddito di lavoro dipendente in capo ai lavoratori beneficiari.

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