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Novità Irpef - Ires
16 Dicembre 2017

Emolumenti arretrati: assoggettabili a tassazione separata solo se il ritardo non è fisiologico

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati per le prestazioni di lavoro dipendente. In particolare, il quesito posto tramite interpello riguarda l’assoggettabilità a tassazione separata delle retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015 erogate nel corso del 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa in materia prevede che l’imposta sugli emolumenti arretrati per le prestazioni di lavoro dipendente trovi applicazione separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta. Sono, infatti, soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Devono, pertanto, sussistere delle specifiche condizioni, oltre al pagamento delle somme in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del diritto di percezione, affinché possa applicarsi il regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.

Le condizioni da prendere in considerazione sono di carattere giuridico, come il sopraggiungere di leggi, sentenze o provvedimenti amministrativi, e quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento delle somme entro i tempi ordinari.

Nei primi casi (cause giuridiche), non deve essere effettuata alcuna indagine per valutare se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti arretrati sia o meno fisiologico. La tassazione sarà separata per il solo fatto che gli emolumenti sono da riferirsi ad anni precedenti.

Nei secondi casi (oggettive situazioni di fatto), occorre effettuare un’indagine sulle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’erogazione degli emolumenti e per valutare se il ritardo è fisiologico o meno. Se il ritardo è fisiologico non è giustificata la tassazione separata.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avviene nell’annualità immediatamente successiva a quella di maturazione, ma nelle annualità ancora successive. Ad esempio, non trova giustificazione l’applicazione della tassazione separata quando le retribuzioni vengono corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione, ma in modo costante (come nel caso delle amministrazioni che erogano in via ordinaria gli emolumenti premiali nel secondo anno successivo a quello di maturazione).

Inoltre, quando nel medesimo periodo d’imposta sono erogati emolumenti arretrati relativi a più anni, si deve ritenere che il maggior ritardo nell’erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche e, quindi, sia giustificato l’assoggettamento delle stesse alla tassazione separata.

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, concluso che qualora nel 2017 siano erogate retribuzioni relative agli anni 2013, 2014 e 2015, la tassazione separata sarà applicabile alle retribuzioni relative agli anni 2013 e 2014, mentre, per quanto riguarda le retribuzioni relative al 2015, occorre valutare se ricorrono le condizioni per l’applicazione della tassazione separata. Comunque è da considerare che la circostanza che l’erogazione delle retribuzioni avvenga oltre l’anno immediatamente successivo a quello di maturazione non è di per sé sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo.

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