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Novità Irpef - Ires
22 Ottobre 2021
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Emergenza Coronavirus: la rinuncia ai crediti per canoni scaduti vale come riduzione dei ricavi.

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Come deve essere qualificata la rinuncia a crediti relativi a canoni di affitto d’azienda scaduti durante il periodo dell’emergenza Coronavirus?

Due società hanno stipulato nel 2018 un contratto di affitto d’azienda con il quale veniva concesso il godimento del compendio aziendale, comprensivo di un immobile e delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività di grande magazzino di vendita al dettaglio di vari prodotti.

Nell’istanza di interpello, è stato rappresentato che, a seguito delle numerose restrizioni poste per il contenimento della diffusione del Coronavirus, l’attività di grande magazzino di abbigliamento e di prodotti per la casa ha subito una forte contrazione. Il conduttore si è trovato in parte nell’impossibilità di godere dell’azienda per la quale doveva versare i canoni del contratto di affitto.

Pertanto, le parti hanno deciso di rinegoziare il contratto di affitto d’azienda, nel mese di dicembre del 2020. In particolare, sono stati modificati i termini, l’ammontare e la modalità di pagamento dei canoni scaduti e rimasti insoluti (che erano già stati fatturati dalla società affittante), con riferimento ai mesi di luglio, agosto e settembre del 2020, con conseguente emissione di una nota di credito.

E’ stato, altresì, sostituito integralmente un paragrafo del contratto di affitto con un nuovo paragrafo che prevede, per la società affittuaria, la possibilità di esercitare il diritto di recesso dal contratto soltanto in determinati intervalli temporali ed a determinate condizioni.

Il quesito posto nell’istanza di interpello riguarda la corretta qualificazione ai fini fiscali della rinuncia da parte della società affittante ai crediti vantati nei confronti della società conduttrice. Si tratta di perdita su crediti, deducibile in base a quanto disposto dall’articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi o si tratta di riduzione dei ricavi imponibili ai fini Ires ed ai fini Irap?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 716 del 15 ottobre 2021, ha, prima di tutto, precisato che, in virtù del “principio di derivazione rafforzata”, per tutti i soggetti diversi dalle microimprese, tra i quali è compresa anche la società istante, valgono i criteri di qualificazione previsti dai rispettivi principi contabili.

Quindi, ai fini del calcolo del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio, purché siano il frutto di una corretta rappresentazione in base ai principi contabili di riferimento.

Nella sostanza, la qualificazione fiscale del componente di reddito costituisce una diretta conseguenza della qualificazione dello stesso ai fini contabili. Pertanto, assume una fondamentale importanza il comportamento assunto dalla società istante in sede contabile.

Il componente negativo di reddito che ha avuto origine dalla remissione del debito è stato considerato, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, come un mancato incasso/profitto della società affittante ed è stato tradotto contabilmente come una mera riduzione dei ricavi.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che in un contratto di durata, come il contratto di affitto d’azienda, la rinuncia a determinati crediti per canoni, disposta per far fronte ad una sopravvenuta situazione di crisi, è da inquadrare come modifica del contratto originario e non come modifica decisa unilateralmente dalla società che affitta l’azienda. Le parti, date le circostanze eccezionali sopravvenute, hanno voluto sostituire il preesistente assetto contrattuale con una nuova regolamentazione dei reciproci interessi.

Quindi, la rinuncia all’incasso dei canoni di affitto trova la sua giustificazione in una riduzione dei canoni stessi e, quindi, dei ricavi, intervenuta nello stesso esercizio di rilevazione dei ricavi.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che il trattamento fiscale del componente oggetto dell’istanza di interpello, derivando dall’impostazione seguita dalla società istante ai fini contabili, deve essere qualificato come diminuzione dei ricavi ai fini Ires ed ai fini Irap.

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