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25 Settembre 2020

Donazioni raccolte per contagiati da Coronavirus: non costituiscono reddito imponibile per beneficiari

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti fiscali in caso di donazioni destinate ad un fondo di solidarietà in aiuto delle persone colpite dal Coronavirus e delle loro famiglie.

A presentare l’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è una Federazione professionale che si presenta come ente pubblico non economico. Ad aprile del 2020 ha attivato una raccolta fondi destinata ad alimentare un fondo di solidarietà da utilizzare, appunto, per aiutare i propri iscritti colpiti dal Coronavirus e le loro famiglie.

In particolare, il sostegno economico riguarda gli iscritti che si sono visti costretti a lasciare la propria abitazione durante il periodo di quarantena per evitare di contagiare i familiari. Il contributo consiste in un rimborso delle spese sostenute per l’alloggio, la spesa alimentare, gli spostamenti necessari ed un aiuto alla gestione familiare durante l’assenza del contagiato. In particolare, il contributo è determinato nella misura forfetaria di 75 Euro al giorno, per un periodo massimo di trenta giorni.

Inoltre, il fondo di solidarietà è destinato anche a sostenere gli iscritti che sono guariti per le spese extra che hanno dovuto sostenere per cure mediche e riabilitative, anche psicologiche, in conseguenza del contagio da Coronavirus. In questo caso, il contributo è determinato nella misura massima di 10.000 Euro per le spese mediche e riabilitative e di 2.000 Euro per le spese relative al sostegno psicologico.

Il fondo è destinato anche ad aiutare gli iscritti che non hanno potuto lavorare a causa del contagio. In particolare, è prevista la corresponsione di un’indennità di 100 Euro al giorno per ciascun giorno di degenza e di successiva riabilitazione.

Infine, il fondo di solidarietà gestito dalla Federazione istante riguarda anche le famiglie degli iscritti che sono deceduti a causa del Coronavirus. Verrà corrisposta un’indennità forfetaria di un minimo di 20.000 Euro in favore del coniuge, del convivente more uxorio e dei figli di età non superiore a 26 anni dell’iscritto deceduto per la malattia in questione.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda gli obblighi che la Federazione istante deve osservare in merito all’assoggettamento alla ritenuta d’acconto ed alla certificazione degli importi da corrispondere secondo le finalità ed i criteri suddetti. L’istante ha richiamato le indennità introdotte con il Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Nella Risposta n. 368 del 17 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con il Decreto “Cura Italia” di marzo del 2020, è stata riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità di 600 Euro per il mese di marzo.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef. Si tratta, inoltre, di un’indennità erogata direttamente dall’Inps, previa domanda dell’interessato.

Nel caso rappresentato dall’istante, invece, le indennità sono corrisposte direttamente dalla Federazione istante e non dall’ente previdenziale.

Considerando che le norme di esenzione in materia tributaria sono di stretta interpretazione, alle indennità descritte nell’istanza di interpello non può essere esteso il regime di esenzione previsto dal Decreto “Cura Italia” per le indennità in favore dei soggetti colpiti dall’emergenza Coronavirus.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, escluso che le indennità erogate dalla Federazione istante possano essere ricondotte alle indennità previste dal Decreto “Cura Italia” in favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori del settore agricolo.

Rispetto ancora al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la Federazione istante rappresenta un mero strumento organizzativo nella raccolta e nella destinazione delle donazioni che, in assenza della Federazione organizzatrice, sarebbero versate direttamente agli iscritti colpiti dal Coronavirus. Se il versamento fosse diretto, le donazioni non genererebbero materia imponibile in capo ai beneficiari. Quindi, anche quando le donazioni vengono erogate per il tramite della Federazione, non costituiscono reddito imponibile per i beneficiari.

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