La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 9905 del 7 maggio 2014, ha ricordato la propria giurisprudenza che afferma che il principio di fonte comunitaria in base al quale non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti posti in essere dal contribuente che costituiscono “abuso di diritto”, cioè che si traducono in operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, deve estendersi a tutti i settori dell’ordinamento tributario, e, quindi, anche all’ambito delle imposte dirette.
Incombe sul contribuente la prova dell’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico.
Nel caso di specie, l’operazione contestata era una donazione posta in essere in favore del coniuge del contribuente. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la donazione era stata effettuata per evitare la plusvalenza che si sarebbe determinata in esito alla procedura espropriativa avviata poco tempo prima nei confronti del bene donato.
L’avviso di accertamento che era stato emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardava l’Irpef dovuta per l’anno 2001.
La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate ed ha cassato la pronuncia impugnata, rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per il riesame della questione sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi enunciati.